Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro l’amministrazione scolastica (TAR Lombardia n. 2232 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, sussistono le condizioni di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quando il giudicato sia passato in forza di cosa giudicata e sia stato notificato all’amministrazione, che rimanga inadempiente. Il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza entro un termine, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Quanto alla penalità di mora, l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ne impone la fissazione su richiesta di parte, salvo che sia manifestamente iniqua: la misura non è tale quando è parametrata al saggio d’interesse legale, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e termine finale nel momento dell’esecuzione o del trasferimento del potere al commissario.
Il Fatto
Con sentenza n. 1046/2024 emessa il 24 aprile 2024, il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso di un privato contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, condannando l’amministrazione al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in euro 730,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario. La pronuncia non è stata spontaneamente eseguita.
Il difensore, rimasto creditore della somma liquidata, ha proposto giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia per ottenere il pagamento. L’amministrazione si è costituita resistendo. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso. Non è contestato che l’amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza e che sia ancora inadempiente. La pronuncia è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata al Ministero in data 24 maggio 2024.
Risultano pertanto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. L’amministrazione è stata condannata a dare piena esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Decorso inutilmente tale termine, provvederà entro i successivi novanta giorni un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale competente o in un dirigente delegato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.
Quanto alla penalità di mora, l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nel testo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, ne impone la fissazione su richiesta di parte, salvo che sia manifestamente iniqua. Il Collegio, richiamando C.d.S., IV, n. 5014 del 2015, C.d.S., III, n. 4711 del 2014 e C.d.S., V, n. 2547 del 2012, ha fissato la misura nel saggio d’interesse legale vigente per ciascun giorno di ritardo, calcolata sul capitale e sulle spese, esclusi interessi, i.v.a. e contributi. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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