Conversione permesso di soggiorno minore: il parere del Comitato non è onere del richiedente (TAR Lombardia n. 3237 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata produzione del parere del Comitato per i minori stranieri, previsto dall’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 quale presupposto per la conversione del permesso di soggiorno da minore età a motivi di lavoro subordinato, non può costituire ragione di diniego dell’istanza, in quanto l’acquisizione di tale parere configura una fase endoprocedimentale che fa capo all’amministrazione procedente e non un adempimento a carico del richiedente. Il mancato rilascio del parere non impone comunque l’automatico rigetto dell’istanza, poiché il potere decisionale rimane in capo all’amministrazione dell’interno, tenuta a valutare autonomamente il caso concreto alla luce di elementi rilevanti quali l’inserimento lavorativo, la situazione alloggiativa e la condotta dello straniero.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino egiziano, era entrato in Italia come minore non accompagnato e aveva ottenuto un permesso di soggiorno per minore età. Successivamente, presentava domanda di conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998. La Questura respingeva l’istanza, rilevando che il richiedente non aveva prodotto il parere del Comitato per i minori stranieri, nonostante i plurimi preavvisi di rigetto. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria in merito al parere richiesto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998. La norma prevede che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati affidati o sottoposti a tutela previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri, ovvero a quelli che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile.

Nel caso di specie, la Questura aveva configurato il diniego come conseguenza automatica della mancata produzione del parere da parte dell’interessato, che peraltro aveva dimostrato di averne fatto richiesta sia direttamente sia tramite la comunità di accoglienza. Il Collegio ha precisato, richiamando la giurisprudenza consolidata (T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 maggio 2022, n. 424), che l’acquisizione del parere costituisce una fase endoprocedimentale di competenza dell’amministrazione procedente e non può essere considerata un adempimento a carico del richiedente.

La Corte ha inoltre evidenziato che il mancato rilascio del parere non avrebbe comunque imposto il diniego della conversione, poiché il potere decisionale rimane in capo all’amministrazione dell’interno, la quale è tenuta a valutare autonomamente il caso concreto considerando elementi quali l’inserimento lavorativo, la situazione alloggiativa e la condotta dello straniero. L’illegittimità del diniego deriva pertanto dall’avere assunto come unica ragione ostativa la mancata produzione di un atto il cui onere di acquisizione gravava sull’amministrazione stessa.

Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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