Rimborso del pedaggio in presenza di cantieri e legittimità della regolazione ART (TAR Piemonte n. 1751 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all’uso dell’infrastruttura autostradale non costituisce né un risarcimento da fatto illecito né un indennizzo da fatto lecito dannoso. Esso disciplina uno strumento di riequilibrio del sinallagma contrattuale, attuato mediante la restituzione del corrispettivo già versato dall’utente, e trova il proprio fondamento nel principio di causalità degli spostamenti di ricchezza. Ne consegue che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti può legittimamente prescindere, ai fini del riconoscimento del diritto, dall’accertamento di un coefficiente di colpa in capo al concessionario e dalla prova di un concreto pregiudizio risarcibile. La previsione rientra nella base legale offerta dall’art. 37, comma 2, lett. e), del d.l. n. 201/2011, che consente di definire diritti degli utenti anche di natura non risarcitoria, e non viola la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., difettando il carattere autoritativo della prestazione.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di una concessione autostradale e ha impugnato, dapprima con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale, la delibera ART n. 132/2024 e l’Allegato A, recanti le misure sul contenuto minimo dei diritti degli utenti autostradali. Successivamente all’opposizione dell’Autorità e del controinteressato, la causa è approdata davanti al TAR Piemonte.

Con motivi aggiunti, proposti anche a valere come ricorso autonomo, la concessionaria ha impugnato la delibera ART n. 211/2025, che ha introdotto il meccanismo di rimborso del pedaggio in presenza di cantieri e di eventi di blocco del traffico. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità delle misure informative, la carenza di base normativa del diritto al rimborso, la violazione della riserva di legge e l’irragionevolezza del meccanismo di calcolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. In via preliminare ha disatteso l’istanza di riunione, rilevando che le controversie connesse presentano tratti differenziali legati alle caratteristiche soggettive delle singole concessionarie, e ha ricostruito la peculiare posizione della ricorrente alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 18 settembre 2019 e dell’art. 35, comma 1-ter, del d.l. n. 162/2019, che ha limitato l’attività della concessionaria alla sola gestione delle tratte già aperte al traffico, con scadenza fissata al 31 ottobre 2028.

Quanto al primo motivo del ricorso introduttivo, il Tribunale ha escluso che le Misure 3 e 4 imponessero investimenti insostenibili o non realizzabili nei tempi previsti. Le informazioni possono essere acquisite anche tramite provider esterni o dai dati di ingresso e uscita rilevati al pedaggio, senza necessità di strumenti proprietari di misurazione. La distinzione tra traffico leggero e pesante si traduce nel mero raggruppamento per classi di pedaggio già in uso, secondo le indicazioni ministeriali. Il sistema tariffario contempla fisiologicamente la riconoscibilità in tariffa dei costi di regolazione, con la periodicità degli aggiornamenti contrattuali, senza che l’efficacia della regolazione possa restare nella disponibilità negoziale dei regolati.

Analogamente infondati sono stati ritenuti i motivi sull’attuabilità mediante attività di terzi e sulla tempistica di implementazione della Misura 5. La messa a disposizione di una App unica è stata dichiarata operativa da altro operatore di comparto, il che smentisce l’asserita necessità di atti autorizzatori o di modifiche al piano economico-finanziario. Il Collegio ha inoltre ricordato che obblighi informativi e di interoperabilità dei dati di traffico sono già prescritti da risalenti regolamenti UE.

Il nucleo centrale della decisione riguarda la qualificazione giuridica del rimborso. Esclusa la natura risarcitoria e indennitaria, il Tribunale ha ricondotto l’istituto al principio di causalità degli spostamenti di ricchezza, richiamando l’arricchimento senza causa e la ripetizione dell’indebito. Su tale premessa ha ritenuto sussistente la base legale nell’art. 37, comma 2, lett. e), del d.l. n. 201/2011 e ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost., non essendo la prestazione qualificabile come imposta in senso tecnico.

Infine, il Collegio ha giudicato le scelte tecnico-discrezionali dell’Autorità conformi ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, con specifico riguardo alle soglie di attivazione, alla definizione di velocità di riferimento e alla decorrenza delle tempistiche, ritenendo non configurabile un illegittimo cumulo con il meccanismo di premi e penalità e infondate le censure sulla metodologia di calcolo. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità e della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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