Rimborso pedaggio per cantieri e blocco traffico legittime misure ART (TAR Piemonte n. 1753 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso del pedaggio previsto dall’ART in presenza di cantieri non emergenziali o di traffico bloccato non configura né un risarcimento da fatto illecito né un indennizzo da fatto lecito dannoso, ma uno strumento di riequilibrio del sinallagma contrattuale, fondato sul principio di causalità degli spostamenti di ricchezza. Esso trova base legale nell’art. 37, comma 2, lett. e), d.l. n. 201/2011, che consente di definire il contenuto minimo dei diritti degli utenti, anche di natura non risarcitoria, e rientra nella competenza tariffaria dell’Autorità. La prestazione non è qualificabile come prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., avendo ad oggetto la mera restituzione di somme già corrisposte dall’utente. Il potere regolatorio, connotato da elevata discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per irragionevolezza tecnica, con onere della parte lesa di prospettare un’alternativa plausibile.

Il Fatto

La società concessionaria di una tratta autostradale impugnava innanzi al giudice amministrativo le delibere con cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti aveva approvato le misure sul contenuto minimo degli specifici diritti degli utenti autostradali, dapprima con delibera n. 132/2024 e, in via differenziata, con la delibera n. 211/2025, dedicata al rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura.

La ricorrente lamentava l’irrealizzabilità delle misure entro i termini imposti, la loro incidenza su obblighi convenzionali e piano economico-finanziario, l’indeterminatezza delle prescrizioni, l’automatismo tra presenza di cantieri e diritto al rimborso, l’illegittima introduzione di una forma di responsabilità oggettiva e le tempistiche di attuazione. Chiedeva l’annullamento degli atti e dei relativi allegati.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce preliminarmente la natura dell’attività regolatoria dell’ART, funzionale a simulare dinamiche concorrenziali in mercati caratterizzati da infrastrutture essenziali, e ne sottolinea il carattere dinamico e rivedibile. Il sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica resta nei limiti della ragionevolezza tecnica, senza sostituire la valutazione dell’Autorità, ove questa si collochi in un ventaglio di opzioni opinabili ma non irrazionali.

Sul primo motivo, relativo alle misure informative e ai costi, il Collegio rileva che le misure non impongono sistemi proprietari di rilevazione, potendo i dati essere acquisiti tramite provider esterni o dai dati di pedaggio, e che la distinzione tra traffico leggero e pesante rinvia a classi già in uso. Il sistema tariffario contempla fisiologicamente la riconoscibilità in tariffa dei costi, secondo la periodicità degli aggiornamenti, né l’efficacia della regolazione può dipendere dall’accordo dei regolati.

Sui motivi aggiunti, il Tribunale qualifica il rimborso come strumento di riequilibrio del sinallagma, escludendo la natura risarcitoria e quella indennitaria sulla base della distinzione letterale tra rimborso e indennizzo operata dalla stessa Misura 2. La prestazione, avendo ad oggetto la restituzione di somme già versate, non costituisce prestazione patrimoniale imposta e non lede l’art. 23 Cost.; la base legale è rinvenuta nell’art. 37, comma 2, lett. e), d.l. n. 201/2011.

Quanto alla misura sui cantieri, l’assenza di un coefficiente soggettivo di colpa è coerente con la qualificazione dell’istituto, rilevando il solo dato oggettivo della minore utilità conseguita. Per il traffico bloccato, il concessionario può esercitare i poteri di regolamentazione della circolazione previsti dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 285/1992. Le censure su metodologia di calcolo, cumulo con il meccanismo premi/penalità e tempistiche di attuazione sono respinte, risultando le scelte proporzionate e mitigate dal meccanismo di recupero tariffario per le concessioni vigenti.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi respinti; le spese sono compensate in ragione della novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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