Obbligo dell’Amministrazione di ottemperare al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13693 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato, notificata ai fini esecutivi, costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, competente ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la mancata prova dell’esecuzione da parte dell’Amministrazione determina l’accoglimento della domanda. L’obbligo di ottemperare al giudicato deve essere dichiarato con assegnazione di un termine, decorso il quale si procede alla nomina del commissario ad acta. L’inerzia persistente e generalizzata dell’Amministrazione può essere segnalata alla Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015, la c.d. carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero a provvedere. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione alla statuizione, la sentenza è stata notificata ai fini esecutivi e, una volta passata in giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, riscontrando la regolarità della notificazione del titolo esecutivo e l’avvenuto decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione avesse fornito elementi circa l’eseguito adempimento. Ha, inoltre, affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio secondo cui, in materia di obblighi di fare, grava sul debitore l’onere di provare l’avvenuto adempimento, ha ritenuto fondata la pretesa, non potendo i presupposti del diritto riconosciuto essere sindacati in sede di ottemperanza.
Il TAR ha, quindi, ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora il commissario ad acta nell’ipotesi di infruttuoso decorso del termine. Ha, infine, disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV, considerata la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’Amministrazione, che determina un contenzioso seriale e un’esposizione esponenziale alle spese di lite.
Nota della Redazione
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