Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica docenti (TAR Sicilia n. 455 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina, in caso di inerzia, un commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario, se dirigente dello stesso Ministero resistente, non ha diritto a compenso, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001 ma estensibile, secondo l’orientamento richiamato, alle altre condanne al pagamento di somme.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno agito davanti al TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il giudice ordinario, previa riunione, aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

Il titolo aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle somme maturate per gli anni scolastici indicati, oltre interessi. Constatata l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Alla luce della documentazione versata in atti, ha ritenuto provato il passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti del giudizio, e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di decorso infruttuoso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, su sollecitazione della parte interessata.

Sul compenso dell’ausiliario, il Collegio ha escluso la spettanza di alcun emolumento, in quanto la nomina cade su un dirigente dello stesso Ministero resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenuto applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, secondo l’orientamento di diversi giudici amministrativi.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non tollera rifiuti né condizionamenti interni. Ha imposto il deposito degli atti tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari, e ha qualificato ogni ritardo esecutivo come fonte di responsabilità amministrativa. Le spese, liquidate secondo i minimi del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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