L’ordinanza di demolizione non richiede motivazione sull’interesse pubblico (TAR Piemonte n. 1730 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune ingiunge la demolizione di un immobile abusivo non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata, avendo natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto. La valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme degli interventi e dalle loro reciproche interazioni. Anche le opere minori, pertinenziali o in astratto ascrivibili all’attività edilizia libera, se realizzate assieme e in funzione di manufatti che esigono il permesso di costruire, vanno sanzionate unitariamente. La mancata indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale non comporta l’illegittimità del provvedimento, trattandosi di conseguenza ex lege dell’inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Settimo Torinese le ha ingiunto di demolire, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, alcune opere realizzate in assenza di permesso di costruire su un’area a destinazione agricola e gravata da servitù di metanodotto, di cui è comproprietaria.

Si tratta di un fabbricato a uso residenziale, di una tettoia chiusa su due lati, di un gazebo e di una serra. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001, il travisamento dei fatti e l’insufficienza della motivazione, contestando in particolare il difetto di ponderazione dell’interesse pubblico e la mancata indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo profilo, la tesi della ricorrente — secondo cui, trattandosi di opere di remota realizzazione, il Comune avrebbe dovuto motivare in ordine all’interesse pubblico perseguito — non è accolta. Il provvedimento che ingiunge la demolizione di un immobile abusivo, anche a distanza di un notevole lasso di tempo, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata, stante la sua natura vincolata. Il Tribunale richiama sul punto l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenze nn. 8 e 9 del 17 ottobre 2017, cui la giurisprudenza successiva si è costantemente conformata.

Quanto alla dedotta necessità di titoli edilizi minori, il Collegio osserva che le opere hanno portato, nel loro complesso, alla realizzazione di un nuovo insediamento residenziale in area agricola, come emerge dalla descrizione contenuta nell’ordinanza, dalla documentazione fotografica e dalla planimetria allegate al verbale di sopralluogo. Esse vanno qualificate unitariamente, in coerenza con il principio secondo cui la valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica degli interventi.

L’edificio residenziale costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), del d.P.R. n. 380/2001: per dimensioni, creazione di nuova superficie e volumetria a fini abitativi e rilevante trasformazione del suolo, è esclusa la precarietà sia strutturale sia funzionale. Anche la tettoia, per dimensioni e caratteristiche strutturali, integra una permanente e rilevante modificazione dell’assetto del territorio. Il gazebo, di dimensioni non trascurabili e con struttura portante in profilati metallici tassellati al suolo, non è riconducibile ad attività edilizia libera.

Quanto alla serra, la ricorrente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, che la stessa sia di tipo mobile e stagionale e funzionale a un’attività agricola: difettano quindi i requisiti richiesti dall’art. 6, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001. Sulla seconda censura, la mancata esatta indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale non comporta l’illegittimità del provvedimento, poiché l’acquisizione gratuita è conseguenza ex lege dell’inottemperanza e può essere operata con successivo e separato atto, dopo l’infruttuoso decorso del termine di 90 giorni. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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