Responsabilità del proprietario per abbandono rifiuti e onere di custodia (TAR Piemonte n. 1732 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, l’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 impone l’obbligo di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi in capo all’autore materiale della violazione e, in solido, al proprietario dell’area e ai titolari di diritti reali o personali di godimento, purché a costoro la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. La sola titolarità del diritto reale non è sufficiente: l’amministrazione deve accertare, previo contraddittorio, la condotta colposa del proprietario, desumibile da una pluralità di indizi, tra cui la perdurante inerzia, l’omessa adozione di misure di custodia e la mancata denuncia di episodi noti. Non sussiste un obbligo generale di recinzione, ma in situazioni peculiari il proprietario deve predisporre un minimo di protezioni passive, rendendo difficoltoso l’accesso all’area.

Il Fatto

Un’area sulla sponda sinistra del torrente Sangone è stata sede di insediamenti produttivi che ne hanno causato la contaminazione con rifiuti di varia natura, risalente quanto meno al 2008. Il procedimento di messa in sicurezza e bonifica, inizialmente limitato ai mappali di proprietà dell’Agenzia del Demanio, è stato esteso in conferenza di servizi alle aree contigue, tra cui quelle di proprietà di una società.

Con un’ordinanza contingibile e urgente il Sindaco ha ordinato ai proprietari di eseguire gli interventi di competenza per la messa in sicurezza e di provvedere alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Piemonte, contestando la violazione degli artt. 240, 242, 244, 245 e 250 del d.lgs. 152/2006 e l’eccesso di potere, sul presupposto che il codice dell’ambiente non preveda una responsabilità oggettiva del proprietario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio soprassiede dall’eccezione di inammissibilità per la sua infondatezza nel merito e, sul piano della qualificazione, rileva che l’ordine censurato è stato emanato esclusivamente ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006, non residuando spazio per un intervento contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 TUEL. La qualificazione dell’atto spetta al giudice e prescinde dal nomen iuris utilizzato dall’amministrazione.

Il primo motivo, con cui si contesta l’imposizione degli interventi di messa in sicurezza, è dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La previsione dell’ordinanza è priva di lesività perchè formulata in termini ipotetici: l’uso della proposizione condizionale “qualora se ne manifestino le condizioni” la connota come mero monito rispetto a rischi soltanto potenziali, difettando ogni indicazione su modalità, termini e presupposti di esecuzione.

Il secondo motivo è infondato nel merito. L’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 pone l’obbligo di rimozione e ripristino in capo a chi viola i divieti e, in solido, al proprietario cui la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Non si configura quindi una responsabilità oggettiva: l’amministrazione deve accertare in contraddittorio la condotta quanto meno colposa del proprietario, desumibile da indizi quali l’abituale frequentazione dell’area, la prossimità dell’abitazione, la ricorrenza di episodi analoghi, la ricezione di diffide e la stratificazione dei rifiuti nel tempo.

Non sussiste un obbligo generale di recinzione, ma in situazioni peculiari il proprietario deve impedire o rendere difficoltoso l’accesso tramite recinzioni, cancelli e cartelli, mantenendo efficienti le misure di prevenzione. Nel caso concreto il fondo è in stato di abbandono dal 2008, è privo di recinzione e controllo ed è sistematicamente occupato da persone senza fissa dimora. La ricorrente, pur edotta dello stato dei luoghi e sollecitata dal 2018 a ripristinare le recinzioni, è rimasta colposamente inerte. L’amministrazione ha pertanto assolto all’onere di provare la responsabilità a titolo di colpa. Il ricorso è respinto con condanna alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *