L’omessa notificazione del ricorso in materia di accesso ne determina l’inammissibilità (TAR Sardegna n. 1039 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi il ricorrente è abilitato a stare in giudizio personalmente, ma resta fermo l’obbligo di osservare le forme previste dal codice del processo amministrativo per la rituale instaurazione del contraddittorio. L’omessa notificazione del ricorso all’amministrazione resistente impedisce il perfezionarsi del rapporto processuale e determina l’inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 41 e 45 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una società, presentava un’istanza di accesso agli atti volta a ottenere copia delle schede individuali di valutazione predisposte per l’attribuzione del premio variabile di posizione e della documentazione concernente i criteri utilizzati per la determinazione delle fasce di riferimento. A seguito del riscontro ricevuto, che il ricorrente assumeva essere basato su documentazione formata successivamente all’istanza, egli presentava una nuova istanza di accesso, chiedendo l’esibizione dei documenti nella loro versione originale e, in via subordinata, un’attestazione dell’eventuale inesistenza degli atti.
Decorso il termine di trenta giorni senza riscontro, il ricorrente adiva il tribunale amministrativo deducendo la formazione del silenzio-diniego e chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’ostensione della documentazione ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, sebbene l’art. 23 c.p.a. consenta alla parte di stare in giudizio personalmente nelle controversie in materia di accesso, tale facoltà non esonera dall’osservanza delle forme processuali previste per la rituale instaurazione del contraddittorio.
Nel caso di specie, il ricorso è stato esclusivamente depositato presso la Segreteria del Tribunale e non è stato notificato all’amministrazione resistente, con conseguente violazione degli artt. 41 e 45 c.p.a. L’omessa notificazione dell’atto introduttivo, impedendo il perfezionarsi del rapporto processuale, comporta l’inammissibilità del ricorso.
Il Collegio ha precisato che il ricorrente aveva indicato la società come parte resistente e che, non essendosi questa costituita, non vi era luogo a provvedere sulle spese di lite. La pronuncia costituisce applicazione del principio per cui la legittimazione a stare in giudizio personalmente non deroga agli oneri formali di instaurazione del processo, che restano governati dalle regole generali del processo amministrativo.
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Nota della Redazione
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