Ottemperanza al giudicato civile e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1638 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo di formazione giudiziale avente efficacia di giudicato fa piena prova del diritto di credito azionato, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., sicché l’Amministrazione che non vi si conformi va dichiarata inottemperante. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto, ma funzione satisfattiva: la sua esatta dimensione, quanto a capitale, interessi e decorrenza, discende dal titolo e dalla legge, secondo i parametri degli artt. 1283 e ss. cod. civ., non dalle determinazioni della parte creditrice. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, deve essere decorso perché possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo. Esperito inutilmente il termine assegnato, legittima è la previa nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dalla Corte d’appello di Torino, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 500,00 a titolo di carta docente per l’anno scolastico 2022/2023. La sentenza, pubblicata il 26.06.2025 e notificata il 03.07.2025, è passata in giudicato come attestato ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
L’Amministrazione non ha eseguito il titolo e la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo di ordinare la conformazione al giudicato, di nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e di condannare l’ente alle spese con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con conseguente accertamento dell’inottemperanza.
Il Tribunale precisa poi la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve alla sola funzione di consentirne il soddisfacimento. La sua esatta dimensione deriva dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per il capitale residuo e per gli interessi andranno verificati misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, in particolare gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio verifica quindi il presupposto temporale dell’esecuzione coattiva. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che riconosce alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, dalla notificazione del titolo esecutivo, tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro prima dell’avvio del recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza e assegna all’ente un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento della somma di € 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché degli ulteriori accessori di legge e degli oneri connessi al provvedimento.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, senza diritto a compenso. L’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate in € 400,00 per compensi oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari ex art. 93 cod. proc. civ. e artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Collegio rileva infine il carattere seriale dell’inerzia ministeriale e dispone la trasmissione della pronuncia alla Procura della Corte dei Conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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