Improcedibilità per carenza di interesse e infondatezza della domanda risarcitoria per equivalente (TAR Lazio n. 11448 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, derivante dall’intervenuta stipula del contratto e dalla sua sostanziale esecuzione in prossimità della scadenza fissata per gli obiettivi PNRR, determina l’improcedibilità delle domande di annullamento, di risarcimento in forma specifica e di declaratoria di inefficacia del contratto, ma non si estende alla domanda risarcitoria per equivalente, che resta scrutinabile. In materia di appalti pubblici, la domanda di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione richiede la prova dell’aliunde perceptum e non può essere fondata sulla mera applicazione della percentuale di utile dichiarata da altro operatore economico. La mancata notifica del ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la rinuncia alla domanda cautelare non integrano un nesso eziologico con il danno, ove la misura sospensiva non sarebbe comunque stata concedibile per la compatibilità con l’obiettivo realizzativo PNRR. La domanda risarcitoria per equivalente, sfornita di supporto probatorio quanto al lucro cessante, al danno curriculare e al danno all’immagine, va respinta.
Il Fatto
Le società ricorrenti, seconde classificate in una procedura di appalto specifico indetta da Consip per conto dell’Istat, hanno impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, contestando la sussistenza di un grave illecito professionale e l’erronea stima dei costi della manodopera. Con ordinanza cautelare è stata respinta l’istanza di sospensione per difetto di periculum, con contestuale fissazione dell’udienza di merito e ordine di integrare il contraddittorio verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trattandosi di commessa finanziata dal PNRR. Nelle more del giudizio è stato stipulato il contratto con l’aggiudicataria, in fase di esecuzione avanzata in prossimità della scadenza del 30 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse delle domande di annullamento, di risarcimento in forma specifica e di declaratoria di inefficacia del contratto, ormai prossimo all’esaurimento. La carenza di interesse non si estende alla domanda risarcitoria per equivalente, atteso che le eccezioni della controinteressata attengono al merito della pretesa e non alla sua ammissibilità, in una prospettiva ex ante di valutazione. Sotto il profilo eziologico, la mancata notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la rinuncia alla cautela non risultano causalmente collegate al danno, poiché la misura sospensiva non sarebbe stata comunque concedibile per l’incompatibilità con l’obiettivo realizzativo PNRR ai sensi dell’art. 12-bis, co. 2, d.l. n. 68/2022.
La domanda risarcitoria per equivalente è stata respinta per difetto assoluto di prova. Quanto al lucro cessante, la richiesta del 5% dell’offerta economica propria o dell’utile dichiarato dall’aggiudicataria è stata ritenuta inconferente, difettando la prova dell’utile che la ricorrente avrebbe realmente conseguito e dell’aliunde perceptum. Il danno curriculare e quello all’immagine sono stati parimenti rigettati per assenza di dimostrazione delle conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione sulla capacità qualificatoria e sull’affidabilità professionale delle imprese.
Nel merito, il Collegio ha evidenziato la complessiva infondatezza del gravame. La censura relativa al grave illecito professionale per l’uso dell’espressione “proprio contact center” è stata ritenuta inconsistente: nessuna previsione della lex specialis impone la proprietà dei locali, dovendosi l’espressione intendere in senso atecnico quale contact center di riferimento dell’impresa. Le contestazioni sull’avvalimento e sul subappalto sono state reputate infondate, non configurandosi la messa a disposizione dei locali come prestazione caratteristica della commessa ma come mero subcontratto, e risultando la società aggiudicataria abilitata all’accesso al sistema SDA.
Quanto alla dedotta sottostima dei costi della manodopera per l’erronea valutazione del rapporto interviste/ora, la censura è stata respinta per l’assenza di prova del meccanismo automatico di incremento proporzionale dell’offerta economica e per la non utilizzazione dei parametri di altri operatori economici come standard universale di riferimento.
Nota della Redazione
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