Legittimo il divieto prefettizio di detenzione armi per omessa custodia (TAR Piemonte n. 1634 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi, l’art. 39 del R.D. n. 773/1931 e l’art. 43 del R.D. n. 773/1931 attribuiscono all’Autorità di pubblica sicurezza un potere ampiamente discrezionale, esercitabile quando il soggetto sia ritenuto capace di abusare delle armi o non dia affidamento di non abusarne. I provvedimenti di divieto e di revoca hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e non richiedono l’accertamento di un abuso né una condanna penale. È sufficiente che specifici elementi di fatto, singolarmente e cumulativamente valutati, fondino una ragionevole previsione di uso inappropriato. L’omessa custodia di armi e munizioni e la detenzione di munizioni in quantità superiore a quella denunciata integrano violazioni idonee a sorreggere il giudizio di inaffidabilità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto del Prefetto di Cuneo, con cui gli era stata vietata la detenzione di qualsiasi arma e munizione, e il conseguente provvedimento del Questore di Cuneo, che aveva revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia.
Il divieto prefettizio faceva seguito a una perquisizione, all’esito della quale gli operativi riscontravano violazioni in materia di custodia di armi e munizioni, tra cui la detenzione di munizioni in numero superiore a quello consentito dalla denuncia di possesso. Il ricorrente deduceva la carenza dei presupposti, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e l’assenza di una motivazione congrua.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo, distinguendo i casi di potere vincolato da quelli di potere discrezionale. Gli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. riservano all’Amministrazione un’ampia valutazione sull’affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità.
Tale ampiezza si giustifica perché nel nostro ordinamento non esiste una posizione di diritto soggettivo alla detenzione e al porto di armi, trattandosi di situazioni eccezionali rispetto al generale divieto di circolare armati. La natura cautelare e preventiva dei provvedimenti, finalizzati a prevenire abusi, esclude che essi presuppongano un previo abuso o una condanna.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il giudizio prognostico va condotto con massima cautela e rigore, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto, anche non penalmente rilevanti. La valutazione non può però prescindere da specifici elementi di fatto che, singolarmente e cumulativamente apprezzati, consentano una prognosi negativa, anche su base indiziaria.
Applicando tali coordinate al caso, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia adeguatamente accertato e motivato i presupposti. Le modalità di custodia delle armi non sono risultate improntate alla diligenza imposta dall’art. 20, comma 1, della legge n. 110/1975, che esige criteri di particolare scrupolosità a tutela della sicurezza pubblica. Tale violazione è idonea a sorreggere il giudizio di inaffidabilità.
Il Tribunale osserva che anche episodi di modesto rilievo penale possono giustificare provvedimenti interdittivi, quando ingenerino il semplice sospetto che il detentore possa abusare delle armi. Non assume quindi rilievo favorevole la produzione di certificati dei carichi pendenti negativi. Quanto alla revoca del porto di fucile, il Collegio rileva che il porto postula la detenzione: venuta meno questa, viene meno una precondizione del titolo. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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