Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2047 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. avendo riguardo al passaggio in giudicato del titolo e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento nel termine di sessanta giorni e condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. In caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il TAR per la Sicilia per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario che aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero ad erogare a ciascun docente gli importi nominali dovuti esclusivamente sulla Carta.

L’amministrazione non ha dato esecuzione spontanea al titolo, nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio. Da qui il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Il passaggio in giudicato del titolo risulta da attestazione, così come è provato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Il ricorso è quindi accolto e viene impartito all’amministrazione l’ordine di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze entro sessanta giorni. Il termine decorre dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Decorso inutilmente tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvede in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario di adeguata competenza e senza compenso. Il Collegio motiva sul punto richiamando la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi in materia di equa riparazione, applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a precedenti conformi.

Il Collegio precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario è tenuto al deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato per gli ausiliari del giudice, da compilare in ogni sua parte, firmare digitalmente e inoltrare alla PEC risultante dall’elenco dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriere di responsabilità amministrativa.

È altresì disposta, a carico dell’amministrazione e a favore dei ricorrenti, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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