Domanda unica e termine perentorio per il riconoscimento della causa di servizio (TAR Toscana n. 1141 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e la concessione dei connessi benefici economici, salvo il trattamento pensionistico di privilegio, si fondano su un’unica istanza del dipendente, soggetta al termine perentorio di sei mesi decorrente dall’evento dannoso o dalla conoscenza dell’infermità. Non sussiste alcuna struttura procedimentale bifasica tra accertamento del nesso eziologico e attribuzione dei benefici. La tempestività va valutata con riferimento al momento di acquisizione della conoscenza dell’effettiva consistenza e gravità dell’affezione, non a quello successivo di maturata consapevolezza del nesso con il servizio. Quando il provvedimento di diniego è sorretto da più motivazioni autonome, ciascuna idonea a sostenerlo, il ricorso che censuri solo una di esse è inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, già sottufficiale della Marina militare, dopo alcuni malori occorsi nel 2019 veniva collocato in aspettativa e poi dichiarato non idoneo al servizio permanente, con transito nei ruoli civili della difesa. Nel 2021 presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità depressiva, ai fini dell’equo indennizzo.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva parere negativo, non rinvenendo situazioni conflittuali di servizio idonee a favorire la patologia. Con decreto notificato nell’ottobre 2022, il Ministero della difesa negava il riconoscimento e rigettava l’equo indennizzo, rilevando anche la tardività della domanda, proposta oltre il termine di sei mesi. Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Il provvedimento impugnato si regge su due motivazioni autonome: la non dipendenza della patologia da causa di servizio e la tardività dell’istanza. Il ricorrente ha contestato solo la prima.
Secondo il ricorrente, la tardività rileverebbe solo per l’equo indennizzo, ma non precluderebbe l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, utile per altri benefici, data la pretesa struttura bifasica del procedimento. La tesi è respinta.
Il TAR richiama l’art. 2, co. 1, del d.P.R. n. 461/2001, che configura un’unica istanza per far accertare la dipendenza da causa di servizio e per la concessione dei benefici, salvo il trattamento pensionistico di privilegio, da presentarsi entro sei mesi. L’inciso “ai fini della concessione dei benefici” non va letto isolatamente, ma unitamente alla prima parte della norma, la cui ratio è limitare temporalmente le istanze. Il termine di sei mesi ha carattere perentorio.
La tempestività, precisa il Collegio, si valuta rispetto al momento in cui l’interessato ha acquisito conoscenza dell’effettiva consistenza e gravità dell’affezione, non al momento successivo in cui ha maturato consapevolezza del nesso causale con il servizio (richiamati TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, n. 7835 del 2025 e TAR Umbria n. 650 del 2025).
Sul piano processuale, il Tribunale applica il principio secondo cui, quando il provvedimento è assistito da più motivazioni autonome, la legittimità di una sola è sufficiente a sorreggerlo, con conseguente irrilevanza delle censure sulle altre (Cons. Stato, sez. VII, n. 4517 del 2023). Poiché il ricorso censura solo una delle motivazioni, l’eventuale accoglimento non sarebbe di alcuna utilità. Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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