Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1560 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione satisfattiva: l’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendo essere verificata, quanto a misura e decorrenza, secondo il titolo e la legge. L’inottemperanza è dichiarata quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La serialità delle inadempienze giustifica la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali profili di danno erariale. Non sono riconoscibili ulteriori astreintes quando il credito pecuniario risulti idoneamente tutelato dagli interessi legali.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1363/2025, ha accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico della Carta elettronica del docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma, oltre interessi legali, disponendo la messa a disposizione della restante parte tramite la medesima Carta. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione.
Non essendo intervenuto il pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la condanna a penalità di mora e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale connessi alla serialità della vicenda. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il giudice precisa la natura del rimedio: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che la dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è pertanto definitivamente vincolante per l’amministrazione: il capitale residuo e gli interessi andranno verificati nella misura e nella decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione coattiva.
Il ricorso è dunque accolto: è dichiarata l’inottemperanza del giudicato e assegnato all’ente un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme e degli accessori di legge. Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni.
Il Collegio esclude il riconoscimento di ulteriori astreintes, ritenendo il credito pecuniario idoneamente tutelato dagli interessi legali. Quanto alle spese, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il giudice dispone infine la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando che l’inerzia del Ministero non costituisce ipotesi isolata ma si inserisce in un contesto di serialità, con plurime condanne inottemperate per il mancato riconoscimento del beneficio.
Nota della Redazione
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