Giudizio di ottemperanza per la carta docente accolta, con commissario ad acta e penalità di mora (TAR Emilia-Romagna n. 410 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione, rimasta contumace e non avendo contestato l’omessa esecuzione del giudicato, legittima l’accoglimento del ricorso. Decorso infruttuosamente il termine assegnato per l’adempimento, il giudice nomina un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva. La condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è determinata nella misura degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, dal giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, all’esecuzione sostitutiva.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Parma, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero a metterle a disposizione il beneficio o un titolo equipollente. Non avendo ricevuto esecuzione, benché la pronuncia fosse stata notificata e certificata la sua definitività, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo la condanna dell’Amministrazione inadempiente e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso, valorizzando la mancata costituzione del Ministero e la mancata contestazione dell’omesso adempimento. Il Collegio ha rilevato che il termine di centoventi giorni concesso all’Amministrazione per eseguire il provvedimento giurisdizionale, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, era ampiamente decorso, considerata la notifica della sentenza avvenuta in data 16 febbraio 2025.
Di conseguenza, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, ovvero un suo delegato, che dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione della ricorrente.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
Accogliendo l’istanza, il TAR ha altresì disposto la penalità di mora nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva del commissario. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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