Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e divieto di integrazione del precetto (TAR Calabria n. 550 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice amministrativo svolge una funzione prevalentemente esecutiva, essendo vincolato al comando contenuto nel giudicato. Egli non può integrare né limitare il precetto, pena la violazione dell’art. 2909 c.c., e non può scrutinare le obiezioni di merito che avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio di cognizione. L’ottemperanza è parziale, e dunque il ricorso è fondato, quando l’amministrazione abbia dato attuazione solo in parte alle statuizioni, applicando una base di calcolo erronea. Il termine per l’adempimento può essere fissato in via perentoria, con nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza; la penalità di mora può essere negata quando il giudicato è di recente formazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento, ai fini della liquidazione della pensione, di tutta la contribuzione maturata presso la gestione previdenziale di competenza in un determinato periodo. Il giudice del lavoro aveva condannato l’Istituto previdenziale al pagamento della prestazione rideterminata, delle differenze per arretrati e della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 16, c. 6, l. 412/1991 dalle singole scadenze al saldo.

L’Istituto, costituitosi, ha sostenuto di aver ottemperato mediante un provvedimento di riliquidazione, invocando la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha replicato che il riconoscimento era stato solo parziale, poiché il calcolo aveva considerato un numero di settimane contributive inferiore a quello accertato in giudicato. Con ordinanza istruttoria il Collegio ha chiesto chiarimenti puntuali all’Istituto in ordine alle settimane computate e agli accessori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una pronuncia del giudice ordinario. Richiamando il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, rileva che il giudice dell’ottemperanza è chiamato a svolgere una mera attività esecutiva, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto nella sentenza passata in giudicato e non potendo integrare il giudicato del giudice ordinario.

Sullo stesso piano si colloca il richiamo alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5654 del 3 marzo 2025, secondo cui il giudizio di ottemperanza assume caratteristiche diverse a seconda che riguardi una sentenza di annullamento del giudice amministrativo o una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro. In quest’ultima ipotesi — ricorrente nella specie — esso ha natura prevalentemente esecutiva, con carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla materia sottostante al giudicato. Il giudice dell’ottemperanza non può alterare il precetto, limitandone o ampliandone la portata, pena la violazione dell’art. 2909 c.c.

Da tali principi deriva l’impossibilità, per il Collegio, di scrutinare le obiezioni di merito dell’Istituto sul periodo di contribuzione da considerare ai fini della riliquidazione. Tali obiezioni avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio di cognizione, definito con la sentenza per cui è ottemperanza. Il giudicato, infatti, ha riconosciuto la contribuzione nella misura accertata dal giudice del lavoro.

Quanto agli obblighi accessori, il Collegio rileva che l’Istituto, oltre ad applicare una base di calcolo erronea, non ha chiarito le modalità di calcolo della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con conseguente inottemperanza anche sotto tale profilo. L’azione di ottemperanza è dunque accolta: è dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione al giudicato entro il termine perentorio di sessanta giorni, con nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. È invece rigettata la domanda di penalità di mora, considerata la recente epoca di formazione del giudicato. Le spese seguono la prevalente soccombenza; la sentenza è trasmessa alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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