Custodia negligente delle armi e revoca del porto di fucile (TAR Piemonte n. 1563 del 04.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni di polizia relative alle armi, l’art. 11 del R.D. n. 773/1931 distingue i casi di potere vincolato dai casi di potere discrezionale. Nei secondi, l’Autorità di pubblica sicurezza formula un giudizio prognostico di affidabilità sull’attitudine del soggetto a non abusare delle armi, di natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria. Tale valutazione, ampia e sindacabile solo per manifesta illogicità, è sufficiente a giustificare il ritiro della licenza anche in assenza di prova dell’avvenuto abuso, purché fondata su specifici elementi di fatto, singolarmente e cumulativamente apprezzati. La violazione del dovere di diligente custodia delle armi ne integra presupposto idoneo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha disposto la revoca del titolo. Il provvedimento traeva origine da un controllo eseguito nell’abitazione e nei veicoli nella disponibilità dell’interessato, dal quale era emerso che le armi e le munizioni erano detenute senza le necessarie misure di custodia. In via cautelare, il personale del NIPAAF aveva ritirato le armi legalmente detenute e il titolo, disponendo altresì il sequestro penale delle armi e di una ingente quantità di munizioni e polvere da sparo, con deferimento all’Autorità giudiziaria.

Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 10, 11 e 43 del T.U.L.P.S. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, eccesso di potere, istruttoria carente e travisamento dei fatti, sostenendo di vivere solo, di avere un’abitazione protetta da inferriate, vetri blindati e antifurto, e di essere titolare del porto d’armi da trent’anni senza pregiudizi. L’Amministrazione, costituitasi, ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando gli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931. Da esso emerge la distinzione tra i casi di potere vincolato — in cui l’autorizzazione deve essere negata o revocata — e quelli di potere discrezionale, nei quali l’Autorità valuta la capacità di abuso e l’assenza di buona condotta. In quest’ultimo ambito la discrezionalità è ampia, poiché la detenzione e il porto di armi costituiscono situazioni eccezionali rispetto al generale divieto di circolare armati.

La natura dei provvedimenti in esame è cautelare e preventiva, non sanzionatoria: essi mirano a prevenire abusi e sinistri involontari da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio prognostico, improntato alla massima cautela e al massimo rigore, deve fondarsi sul prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto, anche non penalmente rilevanti, purché sorrette da specifici elementi e da massime di esperienza.

Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che l’art. 20, comma 1, della legge n. 110/1975 impone al detentore una custodia improntata a particolare scrupolosità, idonea a impedire che l’arma diventi un pericolo per l’incolumità pubblica. Nel caso concreto le modalità di custodia non sono risultate diligenti: le armi erano collocate in più ambienti, in mobili privi di serrature o con le chiavi inserite, e una pistola con caricatore inserito e colpi era rinvenuta in un cassetto privo di chiusura. L’accessibilità a terzi non autorizzati, come la figlia, è stata ritenuta rilevante nella sua sostanza, a prescindere dal dato formale della residenza anagrafica.

Il Collegio esclude quindi i vizi di carenza di motivazione e di difetto di istruttoria, precisando che l’Amministrazione ha considerato, senza ignorarle, le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, reputandole insufficienti. La scelta di merito non risulta manifestamente illogica, poiché la violazione del canone di prudenza sorregge il giudizio di inaffidabilità, che come tale non richiede la prova dell’abuso. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità dei fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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