Certificazione positiva degli arretrati stipendiali 2022-2023 del comparto Autonomie locali (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 72 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, chiamata a certificare le ipotesi di accordo per la corresponsione degli arretrati stipendiali al personale del comparto Autonomie locali, verifica l’attendibilità della quantificazione dei costi e la loro compatibilità finanziaria ed economica con le risorse stanziate. Il giudizio di compatibilità finanziaria si fonda sul confronto tra gli oneri derivanti dall’accordo e le disponibilità di bilancio degli enti destinatari, con riferimento al personale in servizio al 31 dicembre dell’anno che precede il triennio contrattuale. Il giudizio di compatibilità economica si basa sul raffronto tra la dinamica retributiva e i principali aggregati di finanza pubblica. La certificazione positiva non produce effetti né implica valutazioni di compatibilità su accordi pregressi non sottoposti a controllo.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla chiusura del triennio contrattuale 2022-2024 del personale del sistema pubblico provinciale trentino. La Provincia autonoma di Trento e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un protocollo di intesa e, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1464 del 20 settembre 2024, è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva delle ipotesi di accordo per l’attribuzione degli arretrati stipendiali 2022 e 2023.
La citata deliberazione ha subordinato la sottoscrizione definitiva alla previa certificazione positiva da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento. L’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ha quindi trasmesso le ipotesi di accordo siglate in data 3 settembre 2024, relative alle distinte aree negoziali del comparto Autonomie locali, con le relative relazioni tecniche di accompagnamento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha innanzitutto precisato l’ambito del proprio scrutinio, individuandolo nell’art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, introdotto dall’art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, in materia di competenze della Corte dei conti sui contratti collettivi del personale. Il controllo ha per oggetto esclusivamente le ipotesi di accordo sottoposte, senza estendersi alla compatibilità finanziaria di accordi pregressi non certificati.
Sul piano della compatibilità finanziaria, la Corte ha verificato la corrispondenza tra gli oneri derivanti dagli accordi e le risorse stanziate. Le disponibilità complessive destinate al comparto Autonomie locali ammontano a 51.210.920,00 euro, di cui 47.833.062,00 euro per l’area non dirigenziale, 1.102.020,00 euro per l’area dei direttori e 2.275.838,00 euro per l’area della dirigenza e dei segretari comunali. Il raffronto con i costi stimati ha evidenziato, per ciascuna area, un avanzo.
Il criterio di quantificazione degli oneri è stato individuato nell’art. 60, comma 4-bis, della legge provinciale n. 7/1997, che ancora il calcolo al personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente il triennio contrattuale di riferimento. La Corte ha ritenuto attendibile la metodologia seguita, anche quanto agli oneri riflessi, stimati nella misura del 38,40% e, per le Aziende pubbliche di servizi alla persona, del 35%. Il Collegio ha inoltre considerato la posizione del Consiglio provinciale, verificando la capienza delle risorse nel bilancio di previsione 2024-2026.
Sul piano della compatibilità economica, la valutazione si è basata sul raffronto con l’andamento dei prezzi al consumo, dell’ICAP e del PIL. La Corte ha dato conto dell’incremento dello stipendio tabellare, pari al 3,85% per il 2022 e al 5,19% per il 2023, e del conglobamento dell’indennità di vacanza contrattuale dal 1° gennaio 2023. La dinamica dei prezzi per la città di Trento ha evidenziato nel biennio 2022-2023 una perdita del potere di acquisto pari a 13,90 punti percentuali, mentre le stime previsive indicano una crescita del PIL trentino. Su tali basi gli incrementi contrattuali sono stati ritenuti compatibili.
La Sezione ha quindi deliberato la positiva certificazione dell’attendibilità dei costi e della loro compatibilità finanziaria ed economica, facendo salve le osservazioni contenute nei rapporti di certificazione, che costituiscono parte integrante della deliberazione. Ha disposto la trasmissione del provvedimento al Presidente dell’Agenzia per il seguito di competenza.
Nota della Redazione
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