Sorteggio in caso di offerte ex aequo: superato l’art. 77 r.d. 827/1924 (TAR Piemonte n. 1454 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica sottosoglia da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, in ipotesi di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, la selezione dell’aggiudicatario è disciplinata dal sorteggio previsto dall’Allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023, per come richiamato dall’art. 54, co. 2 d.lgs. n. 36/2023. Tale disciplina, avente rango normativo primario, prevale per criterio di specialità sull’art. 77 r.d. n. 827/1924, che imporrebbe il previo esperimento migliorativo tra i concorrenti ex aequo. Non residua pertanto spazio applicativo per la tesi dell’eterointegrazione della lex specialis ex art. 1339 c.c. Le contestazioni sulle modalità del sorteggio e sulla nomina del Seggio di gara sono inammissibili se generiche, congetturali e non correlate ad alcun pregiudizio concreto.

Il Fatto

La SCR – Società di Committenza Regione Piemonte s.p.a., in qualità di centrale di committenza ex art. 62 d.lgs. n. 36/2023, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione delle aree di accoglienza e didattiche del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, per un importo complessivo di € 2.748.440,13, IVA esclusa. L’aggiudicazione era prevista con il criterio del minor prezzo ex art. 50, co. 4 d.lgs. n. 36/2023. Alla gara hanno partecipato 103 operatori economici.

All’esito della valutazione, due concorrenti si sono collocati al primo posto ex aequo della graduatoria, avendo offerto il medesimo ribasso percentuale del 17,98%. Esperito il sorteggio, è risultata aggiudicataria una delle due società. L’altra ha dapprima sollecitato l’annullamento in autotutela degli atti, ottenendo un rigetto, e poi ha impugnato dinanzi al giudice amministrativo l’aggiudicazione, i verbali di gara e il disciplinare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo principale, con cui la ricorrente rivendica l’applicazione dell’art. 77 r.d. n. 827/1924, che impone, in caso di offerte uguali, un previo esperimento migliorativo tra i concorrenti e solo in via residuale il sorteggio. Secondo la tesi attorea, questa norma avrebbe valenza eterointegrativa della lex specialis, prevalendo sulle clausole difformi per il meccanismo dell’art. 1339 c.c.

Il Tribunale ritiene che tale indirizzo, pure in passato seguito dalla giurisprudenza amministrativa, non sia più attuale dopo il d.lgs. n. 36/2023. L’art. 54, co. 2 impone alle stazioni appaltanti di individuare il metodo di calcolo della soglia di anomalia fra quelli descritti nell’allegato II.2, che contempla espressamente il sorteggio in caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso. La procedura di causa ha richiamato tale metodo agli artt. 18 e 19 del Disciplinare.

Il Collegio respinge la tesi del rango regolamentare degli allegati. La copertura normativa dell’Allegato II.2 nell’art. 54, co. 2, di rango primario, impedisce il ricorso al criterio gerarchico e impone l’applicazione del criterio di specialità, che favorisce la più recente e dettagliata norma codicistica. Argomento decisivo è la portata del d.lgs. n. 209/2024: il suo art. 85, di rango primario, ha interpolato direttamente l’Allegato II.2, confermandone la natura legislativa. Il meccanismo di delegificazione dell’art. 226-bis non muta lo statuto normativo degli allegati fino all’eventuale emanazione dei regolamenti ministeriali.

Il Tribunale richiama la recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 10297 del 2025, che ha escluso la risoluzione gerarchica dell’antinomia tra codice e allegati, qualificandoli come un unico corpo normativo di livello primario. Ne deriva l’infondatezza del primo motivo.

Gli ulteriori motivi sono inammissibili. Le censure sulle modalità del sorteggio sono generiche e congetturali: la ricorrente non dimostra che la metodologia adottata abbia favorito la controinteressata. Poiché la lex specialis rimetteva le modalità alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, il sindacato è limitato ai soli casi di travisamento o arbitrarietà manifesta. Parimenti inammissibile è la doglianza sulla nomina del Seggio di gara, non essendo allegato alcun pregiudizio concreto all’attività valutativa. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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