Inutilizzabili in giudizio le parti oscurate dell’offerta tecnica non impugnate (TAR Piemonte n. 1455 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le parti dell’offerta tecnica oscurate in sede di accesso agli atti di gara, in accoglimento della richiesta di tutela dei segreti tecnici o commerciali ex artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023, non sono utilizzabili in giudizio quando la decisione che le ha sottratte all’ostensione non sia stata impugnata e sia divenuta definitiva; i motivi di ricorso che si fondano su tali contenuti sono pertanto inammissibili. Il giudizio di non anomalia dell’offerta non postula un rinforzato onere motivazionale, spettando a chi ne contesta la congruità l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità. La valutazione di congruità è espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, sindacabile solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, e come tale deve essere globale e sintetica.
Il Fatto
La Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni ha avviato una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del cimitero comunale per quattro anni, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara hanno partecipato, tra gli altri, la ricorrente e la controinteressata. Esperita la fase di valutazione delle offerte, la stazione appaltante ha attivato il procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110, comma 2, d.lgs. n. 36/2023: il primo in graduatoria è stato escluso, mentre le offerte della ricorrente e della controinteressata sono state ritenute congrue. La gara è stata quindi aggiudicata alla controinteressata.
La ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti di gara, ottenendo l’offerta tecnica della controinteressata nella sola versione oscurata per tutela dei segreti commerciali. Ha poi impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR, depositando in giudizio l’offerta tecnica in versione integrale non oscurata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal Comune e dalla controinteressata. Tra i documenti allegati al ricorso risulta depositata l’offerta tecnica in versione non oscurata, mentre alla ricorrente era stata esibita solo la versione oscurata, in accoglimento della richiesta di tutela dei segreti tecnici o commerciali. Tale decisione non è stata impugnata ed è divenuta definitiva.
Ne deriva che le parti oscurate non possono essere oggetto di sindacato giurisdizionale. Ammettere il contrario consentirebbe alla parte di eludere la disciplina dell’accesso agli atti di gara coperti da segreti. I motivi di ricorso fondati su informazioni contenute nelle predette parti oscurate sono quindi inammissibili. Restano invece ammissibili i primi due motivi, che si fondano su dati ricavabili dal capitolato speciale e dalle giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia, nonché la sola censura sull’inquadramento dei tre operatori di supporto e quella relativa alla voce “CRITERIO B – Migliorie del servizio e delle dotazioni”, non oscurata.
Nel merito, il Collegio richiama i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa. Il giudizio di non anomalia non postula un rinforzato onere motivazionale, essendo richiesta una motivazione più approfondita solo quando l’amministrazione non condivida le giustificazioni e disponga l’esclusione. A chi contesta il giudizio di congruità spetta l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità. La verifica non ha ad oggetto singole inesattezze, ma l’attendibilità complessiva dell’offerta, con valutazione globale e sintetica.
Quanto al primo motivo, il servizio di reperibilità previsto dall’art. 8 del capitolato speciale non impone necessariamente un presidio permanente né una figura stabilmente impiegata: non è irragionevole ritenere il relativo costo assorbito nelle economie di scala. Il secondo motivo, sulla maggiorazione per lavoro festivo, non incide sulla congruità complessiva, risultando assorbito nel margine di utile. Il quarto motivo, sull’inquadramento dei tre operatori, è infondato perché la ricorrente non ha dimostrato l’insufficienza del personale e ha errato nel calcolo del costo aggiuntivo. Il quinto motivo, sui servizi e sulle forniture del CRITERIO B, è infondato per difetto di dimostrazione e per l’esiguità dei costi.
Il ricorso è pertanto in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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