Falsa attestazione della presenza in servizio e quantificazione equitativa del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 403 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità erariale per falsa attestazione della presenza in servizio, il danno da retribuzione erogata a vuoto è risarcibile solo per le giornate in cui l’assenza arbitraria risulti accertata con sicurezza, non potendosi estendere la condanna a tutti gli episodi contestati in via meramente presuntiva. Il danno da disservizio non è configurabile in re ipsa, ma richiede la dimostrazione puntuale che la condotta abbia inciso sull’organizzazione dell’ente o sull’utenza. Il danno all’immagine, pur rientrando nel regime speciale dell’art. 55-quater del d.lgs. 165/2001, va contenuto entro limiti proporzionati alla effettiva risonanza esterna riferibile alla condotta del singolo, applicando il criterio equitativo dell’art. 1226 c.c. La responsabilità contabile conserva funzione compensativa e non può assumere connotati sanzionatori o preventivi extra ordinem.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio una dipendente degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri per sentirla condannare al risarcimento di complessivi euro 127.284,02 o, in subordine, euro 123.592,42. Secondo la prospettazione attorea, la convenuta avrebbe attestato falsamente la propria presenza al lavoro in 47 episodi, cedendo il badge ad altro dipendente, nel periodo compreso tra l’11 dicembre 2018 e il 12 luglio 2019, con conseguente percezione indebita della retribuzione. La pretesa si fondava sugli art. 55-quater e ss. del d.lgs. 165/2001 e su attività istruttorie delegate ai Carabinieri, con telecamere installate sui marcatempi. A seguito di procedimento disciplinare la dipendente era stata licenziata senza preavviso; in sede penale aveva chiesto la messa alla prova, restituendo all’ente euro 765,28.
La convenuta ha contestato integralmente la pretesa, eccependo la prescrizione, la nullità dell’atto di citazione, l’insussistenza del danno da assenteismo, del nesso causale e dell’elemento soggettivo, avendo sempre garantito la presenza in servizio e lo svolgimento delle prestazioni. L’amministrazione danneggiata è intervenuta aderendo alle conclusioni del pubblico ministero contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando integralmente la propria sentenza n. 323/2025 su fattispecie analoga, ha ritenuto l’azione parzialmente fondata. Ha disatteso sia la richiesta di sospensione o rinvio per la pendenza di giudizi innanzi al TAR e al giudice ordinario, ribadendo la piena autonomia del giudizio contabile rispetto ad altre giurisdizioni (richiamando Cass. n. 14230/2020 e C.d.c. SSRR ord. n. 2/2020), sia l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo, per la puntualità delle contestazioni. Quanto alla prescrizione, ha rilevato che la rilevanza penale dei fatti e l’imprescindibilità delle indagini penali rendono tempestiva l’azione, esercitata con invito a dedurre notificato il 2 agosto 2024 a fronte dell’avviso di conclusione delle indagini del 22 novembre 2022.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto sussistente il rapporto di servizio e la condotta dolosa della convenuta, volta a conseguire la retribuzione senza la correlata prestazione. Ha però distinto la posizione delle giornate contestate: per le altre giornate, alla stregua del criterio del “più probabile che non” e dell’impossibilità di acquisire la documentazione integrale, non è pervenuto ad accertamento del mancato svolgimento della prestazione; in caso contrario la responsabilità avrebbe assunto connotati sanzionatori extra ordinem.
Il danno diretto da assenteismo è stato quindi riconosciuto solo per le sei giornate indicate nel provvedimento di licenziamento, per le quali la difesa non ha dimostrato l’integrale svolgimento della prestazione. L’importo è stato quantificato in euro 1.884,00, al netto degli euro 765,00 già risarciti in sede penale, per un totale di euro 1.119,00. Il danno da disservizio è stato escluso in re ipsa e riconosciuto solo per la voce relativa alle spese legali, ridotta equitativamente a euro 1.000,00; è stata respinta la posta relativa al ricorso a lavoro straordinario, non dimostrata. Il danno all’immagine, applicato il regime speciale e il criterio equitativo, è stato liquidato in euro 1.119,00, in considerazione dell’eccessiva sproporzione della richiesta rispetto alla risonanza mediatica, riferibile a un numero molto ampio di dipendenti coinvolti.
La somma complessiva dovuta è stata determinata in euro 3.238,00, comprensiva di interessi e rivalutazione, con condanna alle spese del giudizio liquidate in euro 498,25 e nessuna statuizione sulle spese in favore dell’amministrazione intervenuta.
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Nota della Redazione
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