Responsabilità erariale dell’amministratore di società in house per occultamento doloso delle perdite (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 51 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’amministratore unico di una società in house interamente partecipata da un ente pubblico, che mediante artifizi contabili falsifichi la rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società per occultare le perdite di esercizio e proseguirà la gestione dopo l’erosione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, senza limitarsi al compimento degli atti di conservazione del patrimonio, risponde a titolo di dolo del danno erariale cagionato alla società e, per essa, al socio pubblico. Ai fini del dolo erariale non è richiesto alcun intento fraudolento né una particolare intensità della partecipazione psichica dell’agente, essendo sufficiente la volontà dell’evento dannoso. Nel giudizio contabile, la prescrizione quinquennale decorre dalla scoperta dell’occultamento doloso del danno e può essere interrotta, con efficacia permanente, anche dagli atti giudiziali introduttivi promossi dall’amministrazione titolare del diritto, oltre che dall’invito a dedurre del pubblico ministero contabile.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio l’amministratore unico di una società in house interamente partecipata da un Comune, esercente servizi di interesse economico generale, chiedendo l’accertamento della responsabilità amministrativa per danno erariale. La condotta contestata consiste nella dissipazione dolosa del patrimonio sociale, realizzata mediante la sistematica falsificazione dei bilanci degli esercizi 2013, 2014 e 2015, con occultamento delle perdite e induzione in errore del socio unico e del revisore legale.

Le perdite accumulate avevano eroso integralmente il capitale sociale già alla fine del 2012. La società è stata posta in liquidazione e successivamente ricapitalizzata dal socio pubblico, che ha ripianato le perdite. Il convenuto ha eccepito in via preliminare la prescrizione dell’azione, nel merito l’insussistenza di condotte dannose e dell’elemento psicologico, nonché l’inapplicabilità del criterio di quantificazione invocato dalla Procura, chiedendo in subordine il riconoscimento della responsabilità solidale del revisore e del socio unico.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto rigettato l’eccezione di prescrizione. Premesso che il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 1, secondo comma, legge n. 20/1994, decorrenti, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta del danno, il Collegio ha individuato la scoperta nella data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2015, predisposto dal nuovo amministratore dopo le rettifiche delle poste alterate. La prescrizione è stata interrotta dall’atto di citazione notificato dal socio unico davanti al giudice civile: il titolare del diritto può porre in essere atti interruttivi, che nel giudizio contabile seguono la disciplina generale degli artt. 2943 e 2945 c.c., integrata dall’art. 66 c.g.c.

L’atto introduttivo del giudizio civile spiega efficacia interruttiva permanente: la prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo. Il bene della vita tutelato nei due giudizi è il medesimo, poiché il danno inferto al patrimonio della società in house è riconducibile agli interessi del socio pubblico che ne detiene l’intero capitale. Né vale obiettare che l’azione civilistica riguarderebbe un profilo di danno diverso da quello erariale, perché la giurisdizione civile e quella contabile restano indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono il medesimo fatto materiale.

Nel merito, la Corte ha ritenuto infondate le deduzioni sull’insussistenza delle condotte dannose. Le alterazioni — capitalizzazione di costi di esercizio, omissione degli ammortamenti, sovrastima dei crediti e delle rimanenze — integrano violazioni delle norme imperative del codice civile, in particolare degli artt. 2423-bis, 2426 e 2486 c.c., non mere valutazioni discrezionali consentite dai principi contabili. Le note integrative attestavano il rispetto dei criteri di redazione in modo del tutto formale e scollegato dai comportamenti reali.

Quanto all’elemento psicologico, la Sezione ha ribadito che il dolo erariale consiste nella volontà dell’evento dannoso e non richiede un animus nocendi. La reiterazione delle condotte, la callidità delle stesse, la scarsa chiarezza dei rendiconti e l’infondatezza delle attestazioni di legalità depongono per la sussistenza del dolo. L’esiguità dei compensi e il modesto valore degli incarichi affidati in conflitto d’interessi sono irrilevanti.

Sulla quantificazione, il Collegio ha applicato il criterio del confronto tra patrimoni netti, riconoscendo che l’art. 2486, terzo comma, c.c. è stato introdotto dal d.lgs. n. 14/2019 ed è quindi inapplicabile ratione temporis alla fattispecie, ma affermando che il criterio era comunque applicabile in via equitativa alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidato, purché l’attore abbia allegato inadempimenti astrattamente idonei a cagionare il danno. La Corte ha escluso la responsabilità solidale del revisore legale, che aveva sempre formulato rilievi motivati, e del socio unico, non ravvisando una culpa in vigilando di fronte a falsificazioni complesse e fuorvianti. L’azione è stata pertanto accolta, con condanna al risarcimento del danno accertato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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