Pensione privilegiata e nesso causale da uranio impoverito: rigetto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 520 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata presuppone la dimostrazione del nesso di causalità tra l’infermità e il servizio prestato. Quando il giudice contabile disponga l’accertamento tecnico presso il Collegio Medico Legale e il parere escluda la dipendenza dal servizio, tale valutazione, se logicamente e congruamente motivata, è idonea a fondare il rigetto della domanda. La presenza di particelle micrometriche e nanometriche nei reperti biologici non integra di per sé la prova del nesso causale, ove il consulente d’ufficio ne evidenzi la natura ubiquitaria negli ambienti di vita e di lavoro. Il fattore di rischio individuale, quale l’abitudine al fumo, concorre a escludere la riconducibilità della patologia all’esposizione ambientale.
Il Fatto
Il ricorrente, cessato dal servizio per inidoneità e transitato nei ruoli civili, ha domandato il riconoscimento della pensione privilegiata di prima categoria a far data dal congedo, per l’infermità conseguente a un intervento chirurgico per adenocarcinoma del retto.
Il ricorrente ha contestato il silenzio dell’INPS sull’istanza di pensione privilegiata, il decreto del Ministero della Difesa che aveva negato la dipendenza dal servizio e i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio. Ha dedotto di aver prestato servizio all’estero in luoghi contaminati dall’uranio impoverito e ha chiesto l’acquisizione del fascicolo amministrativo e, se necessario, una consulenza tecnica. L’INPS ha eccepito l’assenza della causa di servizio e il divieto di cumulo; le amministrazioni resistenti hanno contestato il valore probatorio delle indagini tissutali e la sussistenza del nesso.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum attiene alla sussistenza del nesso di causalità tra l’infermità oncologica e il servizio prestato. La Corte ha acquisito un parere medico legale dal Collegio Medico Legale, sezione speciale presso la Corte dei conti, che ha escluso la dipendenza della patologia dal servizio.
Il Collegio ha richiamato la letteratura in materia di uranio impoverito, osservando che l’unico tumore per cui si è registrato un eccesso statisticamente significativo è il linfoma di Hodgkin, con significatività indipendente dalle ipotesi sul tempo di latenza. Ha inoltre rilevato che il ricorrente era fumatore, circostanza che integra un fattore di rischio concorrente.
Quanto alle mansioni, il consulente ha escluso che le attività svolte — conduzione di automezzi e incarichi logistici — integrassero un rischio specifico di insorgenza della patologia. Ha altresì ritenuto non sostenibile la tesi della contaminazione di cibo e acqua, richiamando i controlli disciplinati dalle circolari del Ministero della Salute.
Sul profilo delle nanoparticelle, il Collegio ha evidenziato che esse sono presenti in maniera ubiquitaria, sia nelle miscele aerosoliche respirate sia negli alimenti e nei farmaci, e che derivano da fenomeni naturali, processi incontrollati e attività industriali. Le indagini di nanodiagnostica, eseguite a distanza di anni dal committente, non sono state ritenute idonee a fondare la prova del nesso causale.
Il giudice ha quindi condiviso integralmente le conclusioni del Collegio e ha rigettato il ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della vicenda, nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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