Elusione del giudicato e riesercizio del potere di affidamento di impianto sportivo (TAR Piemonte n. 1452 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a sentenza passata in giudicato che abbia annullato un affidamento per omessa verifica della sostenibilità economica di una proposta migliorativa, l’amministrazione non può fondare il riesercizio del potere su limitazioni orarie non previste negli atti di gara. L’introduzione ex post di una restrizione oraria, alla miglioria offerta da un concorrente, viola il giudicato e i principi di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e non discriminazione, nonché la parità di trattamento tra partecipanti. La sostenibilità economica della miglioria deve essere valutata considerando la messa a disposizione delle giornate in modo esclusivo e gratuito senza limitazioni, non potendosi computare le stesse tra i ricavi. Quando il bando preveda limitazioni orarie, esse devono essere espresse negli atti di gara, che costituiscono autovincolo per l’amministrazione.

Il Fatto

Con precedente sentenza il TAR Piemonte annullava la determinazione con cui il Comune aveva individuato la concessionaria di un impianto sportivo comunale, per non avere verificato in sede di confronto concorrenziale la sostenibilità economica della proposta migliorativa della controinteressata. La sentenza, passata in giudicato, imponeva di rinnovare la valutazione del punteggio comparativo.

Nel riesercizio del potere il Comune ha ritenuto sostenibile la proposta della controinteressata e inammissibile quella della ricorrente, procedendo all’affidamento diretto e autorizzando la sottoscrizione del contratto. La ricorrente ha impugnato tali atti chiedendo la declaratoria di nullità per violazione ed elusione del giudicato o, in subordine, l’annullamento, oltre al subentro nella concessione o al risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo del ricorso introduttivo. Il Comune aveva fondato la sostenibilità economica della miglioria della controinteressata sul presupposto che le giornate offerte di apertura gratuita alle scuole fossero limitate a poche ore giornaliere, così da consentire l’uso dell’impianto da parte di terzi e la generazione di ricavi.

Tale impostazione contrasta con il giudicato, che aveva accertato come la proposta migliorativa fosse stata formulata senza alcuna limitazione oraria. La limitazione applicata non risulta ricavabile dagli orari scolastici, potendo il progetto svolgersi anche in orario extracurricolare, né dalle indicazioni della Circoscrizione, che si è limitata a richiamare il regolamento comunale sugli obblighi minimi del concessionario e non le migliorie progettuali.

Il Collegio afferma il principio per cui l’amministrazione non può introdurre ex post, a gara espletata, una limitazione oraria non prevista nel modello di offerta. Gli atti di gara costituiscono autovincolo e generano affidamento nei partecipanti: la loro modifica successiva viola i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza. Dove il Comune ha voluto limitare le migliorie a una fascia oraria, lo ha fatto espressamente.

Ne consegue la nullità per violazione ed elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., dei provvedimenti di affidamento e di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto, quest’ultima illegittima in via derivata.

Il secondo motivo è respinto. Il Collegio rileva l’irritualità dell’acquisizione di una relazione tecnica proveniente dalla controinteressata, diretta concorrente, e osserva che il d.lgs. n. 38/2021 non consente di derogare ai principi del codice dei contratti pubblici quando siano state presentate più proposte. Nel merito, la valutazione sulla capienza dell’impianto, fondata sulle norme CONI, è esente da vizi nei limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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