Esecuzione della cautela del Consiglio di Stato e commissario ad acta per l’accesso ai locali (TAR Sardegna n. 272 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione della misura cautelare concessa dal Consiglio di Stato in riforma dell’ordinanza di rigetto del giudice di primo grado compete a quest’ultimo, quale giudice della fase cautelare. In caso di inerzia dell’Amministrazione nell’attuazione della misura, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, adotta le misure idonee a garantirne l’ottemperanza, anche assegnando al Prefetto le funzioni di commissario ad acta, affinché provveda direttamente entro un termine determinato. La nomina del commissario ad acta, assicurando l’esecuzione coattiva, esclude la necessità di fissare una penalità di mora.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza sindacale che disponeva la chiusura immediata e cautelare del suo esercizio commerciale, con apposizione dei sigilli e divieto di accesso ai locali. La domanda cautelare proposta in primo grado era stata respinta, ma il Consiglio di Stato, in riforma, l’accoglieva limitatamente alla finalità dell’accesso ai locali per l’inventario, custodia, conservazione e rimozione dei beni deperibili, previo accompagnamento della Polizia locale.
Nonostante la notifica dell’ordinanza cautelare e le successive diffide, il Comune non organizzava l’accesso. Il ricorrente proponeva quindi istanza di esecuzione della misura cautelare dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria competenza a dare esecuzione alla misura cautelare concessa dal Consiglio di Stato in sede di appello, richiamando il principio per cui l’esecuzione della cautela compete al giudice di primo grado, che ha formulato l’opposta decisione.
Nel merito, l’istanza è stata accolta, rilevando che il Comune, pur avendo ricevuto notifica dell’ordinanza e ulteriori diffide, non aveva adottato alcuna misura concreta di attuazione. Il giudice ha quindi disposto misure specifiche: l’accesso ai locali con il controllo della Forza Pubblica, da concordare con preavviso di 48 ore, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Per il caso di perdurante inadempimento, il TAR ha nominato sin d’ora il Prefetto quale commissario ad acta, con il compito di assicurare l’accesso entro dieci giorni dalla comunicazione dell’infruttuosa scadenza del primo termine. La nomina del commissario, garantendo l’esecuzione coattiva, ha reso superflua la fissazione di una penalità di mora. Le spese di fase sono state compensate.
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Nota della Redazione
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