Affidabilità nell’uso delle armi e contesto familiare nel giudizio di polizia (TAR Piemonte n. 1447 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto e detenzione di armi, i provvedimenti di revoca della licenza e di divieto di detenzione costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, chiamata a formulare un giudizio prognostico di affidabilità di natura cautelare e preventiva e non sanzionatoria. Tale giudizio non è assorbito nell’accertamento dell’idoneità psico-fisica, ma comprende la valutazione complessiva della condotta del titolare, delle modalità di custodia delle armi e del contesto familiare e sociale in cui si svolge la sua vita di relazione. L’inaffidabilità è idonea a giustificare il ritiro del titolo anche in assenza di un accertato abuso, essendo sufficiente una ragionevole previsione di uso inappropriato fondata su elementi di fatto specifici. La successiva sentenza assolutoria penale per il reato di omessa custodia non inficia la legittimità dei provvedimenti, poiché il giudizio amministrativo di affidabilità è autonomo rispetto all’esito del procedimento penale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di porto d’armi uso caccia, era destinatario di due provvedimenti adottati a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata dai Carabinieri presso la sua abitazione. Nel corso dell’accesso i militari constatavano modalità di custodia delle armi ritenute inidonee: parte dei manufatti era rinvenuta in una legnaia esterna, un’arma in un locale commerciale distante circa duecento metri dall’abitazione, le restanti in un armadio di legno privo di sistema di chiusura.

Sulla base di tali risultanze, il Questore revocava il porto d’armi e il Prefetto adottava il decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni, valorizzando anche la convivenza con il figlio, gravato da precedenti di polizia e con problematiche psichiatriche e di abuso di sostanze. Il ricorrente impugnava entrambi gli atti, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e l’insussistenza dei presupposti obiettivi delle misure, depositando in giudizio la successiva sentenza assolutoria penale e la documentazione attestante il cambio di residenza del figlio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, ha respinto le impugnazioni. Sotto il profilo procedimentale, ha escluso la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, risultando dagli atti che il ricorrente era stato informato dell’avvio di entrambi i procedimenti e aveva presentato memorie difensive. Ha richiamato l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, osservando che il ricorrente non ha allegato circostanze ulteriori idonee a condurre l’Amministrazione a conclusioni diverse.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la disciplina degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, distinguendo i casi di esercizio di poteri vincolati da quelli di poteri discrezionali. Ha sottolineato che l’art. 39 del T.U.L.P.S. consente al Prefetto di vietare la detenzione di armi a chi sia ritenuto capace di abusarne, mentre l’art. 43 permette di valutare anche l’assenza di buona condotta. Non è configurabile nel nostro ordinamento una posizione di diritto soggettivo alla detenzione e al porto di armi, trattandosi di situazioni eccezionali rispetto al generale divieto.

Il giudizio di inaffidabilità formulato dall’Amministrazione è stato ritenuto esente da censure: l’Autorità ha valorizzato in modo non irragionevole la condotta del ricorrente e il contesto familiare caratterizzato dalla presenza di un figlio in condizioni particolari. Il Collegio ha richiamato il precedente Cons. Stato, Sez. III, n. 11540 del 2022, secondo cui il giudizio di affidabilità non è assorbito nell’accertamento dell’idoneità psico-fisica, e Cons. Stato, Sez. III, n. 5192 del 2018, in tema di circostanza obiettivamente preclusiva.

Quanto alla proporzionalità, il Tribunale ha affermato che in materia di armi le esigenze di incolumità collettiva sono prevalenti e prioritarie, richiedendo che il titolare sia al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo. Ha inoltre precisato che la successiva sentenza assolutoria penale è irrilevante, essendo il giudizio amministrativo autonomo, e che è inconferente il cambio di residenza del figlio, intervenuto dopo l’adozione dei provvedimenti. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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