Controinteressato individuato per postergazione e improcedibilità del ricorso ERP (TAR Calabria n. 179 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto la graduatoria per l’assegnazione di alloggi ERP, deve qualificarsi controinteressato il partecipante che, per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbe a subire un pregiudizio anche solo in termini di postergazione nella graduatoria medesima. Il giudice amministrativo, rilevata la posizione sostanziale di controinteressato, ne ordina l’integrazione del contraddittorio. Ove l’atto di integrazione non sia tempestivamente notificato e depositato nel termine perentorio assegnato, il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 49, comma 3, cod. proc. amm., con rinvio all’art. 35, comma 3, lett. c), cod. proc. amm. La natura in rito della decisione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento di decadenza/esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi ERP, adottato dal Comune nell’ambito del bando ordinario del 2019, nonché la successiva graduatoria definitiva. A fondamento del ricorso deduceva la violazione dell’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990, la falsa applicazione dei criteri ISEE e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale della legge regionale per contrasto con gli artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.

Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto. Con l’ordinanza n. 149 del 4.09.2025 il Tribunale rigettava la domanda cautelare e, rilevata la documentata impossibilità di notificare il ricorso ai controinteressati, ordinava l’integrazione del contraddittorio, ponendo a carico del Comune l’onere di comunicare le generalità del soggetto collocatosi in posizione immediatamente successiva al ricorrente e a carico di quest’ultimo l’onere di notificare entro il termine perentorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione di controinteressato nel giudizio sulla graduatoria. Costituisce principio consolidato — richiamato con Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4428/2025, sez. III n. 9194/2025 e sez. IV n. 3076/2016 — che tale qualifica spetta a coloro i quali, per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso, subirebbero un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria stessa.

Applicando tale criterio, il Tribunale osserva che il Comune, con nota prot. n. 213824 del 9.9.2025, aveva dapprima indicato quale soggetto in posizione immediatamente successiva una partecipante, collocatasi in graduatoria ma a sua volta esclusa. Una volta esclusa costei, la posizione immediatamente successiva a quella del ricorrente risultava occupata da altro soggetto, non contestato in fatto. Pertanto, in caso di riammissione del ricorrente, questi sarebbe stato scavalcato nella graduatoria: donde la sua qualità di controinteressato.

Rileva il Collegio che il ricorrente ha notificato il ricorso esclusivamente alla partecipante indicata per prima dal Comune, trascurando il soggetto che assumeva la posizione sostanziale di controinteressato. Nel termine perentorio assegnato, dunque, l’integrazione del contraddittorio non è stata utilmente compiuta.

Su questo punto opera la norma processuale: l’art. 49, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce che, se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 3, lett. c), cod. proc. amm.

La decisione, di natura esclusivamente processuale, induce il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione dell’esito in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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