Accesso del soggetto tutelato agli atti sulla revoca della misura di protezione (TAR Sicilia n. 2525 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto destinatario di una misura di protezione personale, in quanto tale, ha diritto di accesso agli atti istruttori e al provvedimento che ne dispongono la revoca. L’art. 3, comma 1, lett. q), del d.M. 16 marzo 2022, che sottrae all’accesso i documenti relativi ai provvedimenti di tutela delle persone esposte a pericoli o minacce, opera esclusivamente verso i terzi estranei al procedimento. Quando l’istanza proviene dal diretto interessato, viene meno il presupposto stesso della tutela documentale. L’esclusione non può essere invocata contro e non a favore di chi dovrebbe essere protetto, pena un’eterogenesi dei fini contraria ai canoni del giusto procedimento e della buona amministrazione. Il diniego opposto all’interessato impedisce una consapevole partecipazione procedimentale e una difesa non “al buio”.

Il Fatto

Il ricorrente è dirigente di un’associazione antiracket e, in tale veste, ha accompagnato alla denuncia operatori economici vittime di racket e usura. Avendo subito intimidazioni e minacce, ha fruito di un dispositivo di protezione denominato “tutela su auto non protetta”.

Con nota del 13 febbraio 2025, la Prefettura comunicava la revoca del dispositivo, senza trasmettere il provvedimento né gli atti istruttori. Il ricorrente presentava istanza di accesso il 20 febbraio 2025, reiterata il 4 marzo 2025, ricevendo un diniego fondato sull’art. 3, lett. q), del d.M. 16 marzo 2022. Dopo la declinatoria di competenza del TAR Lazio, il giudizio era riassunto davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990, che esclude il diritto di accesso nei casi di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge o dal regolamento governativo, secondo le categorie individuate dalle singole amministrazioni. L’art. 8, comma 5, lett. c), del d.P.R. n. 352/1992 consente, in via eccezionale, di sottrarre i documenti strumentali alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione della criminalità.

Su questa base il d.M. 16 marzo 2022, all’art. 3, comma 1, lett. q), sottrae all’accesso gli atti istruttori e i documenti relativi ai provvedimenti adottati per la protezione delle persone esposte a pericoli o minacce. La Sezione rileva che tale esclusione è costruita per i terzi estranei al procedimento, non per il soggetto che ne è il destinatario.

Il Collegio fa proprie le argomentazioni del TAR Piemonte n. 362 del 19 febbraio 2025, reso in fattispecie sovrapponibile: la ratio di tutela riguarda mezzi, uomini e intelligence che costituiscono l’oggetto dei documenti, non certo l’impedimento, contro gli stessi interessati, di comprendere le ragioni e le modalità di gestione delle pratiche che li coinvolgono in prima persona. Ove l’istanza provenga dal diretto interessato, semplicemente viene meno il presupposto della disposizione.

La Sezione valorizza inoltre il principio per cui il diritto di accesso, per la sua valenza conoscitiva e partecipativa, deve potersi esplicare già nel corso del procedimento, salvo le ipotesi tassative previste dal legislatore (Cons. St., sez. VII, n. 2908/2022). Nel caso concreto il ricorrente ha individuato con precisione il procedimento di revoca, senza pretesa di generalizzato controllo, ma per comprendere le ragioni di un atto che individualmente lo coinvolge, sia per la partecipazione procedimentale sia per una eventuale difesa in giudizio.

Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di ostensione della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione, restando impregiudicato il potere dell’amministrazione di apporre omissis sulle parti la cui integrale ostensione possa pregiudicare interessi pubblici di rilievo o future attività di prevenzione, comprese quelle riferite ad altri soggetti tutelati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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