Revoca contributi post-sisma: onere probatorio a carico dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 20330 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca di un contributo per la ricostruzione post-sisma, l’onere di provare l’insussistenza, in capo al sovvenuto, del requisito della proprietà del cespite grava sull’Amministrazione, la quale, nel giudizio di opposizione a ingiunzione ai sensi dell’art. 3 del r.d. n. 639/1910, assume la posizione sostanziale di attrice e deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto al recupero delle somme erogate. L’atto pubblico di divisione non fa piena prova, ex art. 2700 cod. civ., dell’effettiva consistenza dei beni compresi nella particella assegnata a un condividente, ma solo delle dichiarazioni delle parti e degli atti compiuti dal pubblico ufficiale, restando quindi soggetto al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il Fatto
Il Comune aveva erogato a due privati un contributo per l’eliminazione dei danni derivanti dal sisma che aveva colpito il territorio comunale nel dicembre 2000. Con determinazione dirigenziale del 3 dicembre 2014, l’ente aveva revocato parzialmente il contributo, per la quota riferita a una cappella, assumendo che l’edificio non fosse di proprietà dei beneficiari, ed aveva emesso ingiunzione di pagamento per il recupero della somma.
Proposta opposizione, il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma, aveva annullato la condanna monitoria, ritenendo che l’Amministrazione non avesse assolto all’onere probatorio sulla mancanza del requisito di proprietà. Il Comune ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha esaminato i quattro motivi di ricorso, tutti incentrati sull’onere probatorio e sul valore da attribuire alle prove documentali prodotte dall’ente.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha chiarito che l’art. 2700 cod. civ. attribuisce valore di prova legale all’atto pubblico solo limitatamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti: la natura divisionale del rogito non implicava, quindi, che l’inclusione della cappella nella particella assegnata al dante causa degli intimati fosse assistita da prova legale, potendo il giudice di merito liberamente apprezzarlo. La sentenza impugnata era perciò immune da vizi, avendo la Corte territoriale esercitato il prudente apprezzamento ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., ritenendo che il Comune non avesse indicato un diverso identificativo catastale del bene.
Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili, in quanto il passaggio motivazionale sull’usucapione era stato reso solo in via incidentale e non apparteneva alla ratio decidendi: la Corte aveva infatti già escluso, in base alle prove documentali, che l’ente avesse dimostrato l’insussistenza del requisito della proprietà.
Quanto al terzo motivo, la S.C. ha ricordato che, nel giudizio di opposizione a ingiunzione ex r.d. n. 639/1910, la P.A. assume la posizione sostanziale di attrice, dovendo provare i fatti costitutivi del credito. Ha inoltre precisato che, avendo il Comune attribuito il contributo aderendo alla dichiarazione di proprietà del richiedente, la revoca postula la dimostrazione dell’errore che ha determinato tale adesione: le prove offerte dall’ente non erano sufficienti a comprovare la mancanza di proprietà in capo agli intimati.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e raddoppio del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.