Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente per il Ministero inadempiente (TAR Lombardia n. 1215 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non accerta nuovamente il diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento del diritto già cristallizzato nel giudicato. L’entità delle somme richieste dal creditore non è pertanto definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura di capitale e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza è fondato. Il giudice dichiara l’inottemperanza dell’Ente, assegna un termine per l’adempimento e nomina un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza riconoscergli compenso quando l’incarico rientri nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
La parte ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio. Quel titolo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata. L’Amministrazione non ha però soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice precisa la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Ne segue che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata dalla parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi. Di questi va comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio rileva inoltre che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi versati, e degli accessori di legge. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, distratte a favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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