Condanna per reato ostativo preclude l’emersione anche se il reato è estinto (TAR Campania n. 1735 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del lavoro irregolare, la condanna per uno dei reati ostativi indicati dall’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, comporta un effetto ostativo automatico che vincola l’amministrazione al rigetto dell’istanza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. La valutazione di pericolosità sociale è compiuta a monte dal legislatore, cosicché non grava sull’amministrazione alcun obbligo di specifica motivazione sul punto, salva l’ipotesi di vincoli familiari sul territorio nazionale. L’estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. non fa venir meno la causa ostativa, né impone una rivalutazione in concreto della pericolosità del richiedente. La legittimità del diniego va scrutinata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della sua adozione.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, aveva presentato istanza di emersione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, dichiarando di svolgere attività di assistenza familiare. Il Questore aveva respinto la richiesta rilevando, attraverso la comparazione dei dati biometrici, una condanna per furto tentato aggravato dalla violenza sulle cose, rientrante tra i reati ostativi.

La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 103, comma 10, lett. c) e d), lamentando che il precedente penale non potesse più essere qualificato come ostativo, essendo decorso il termine per l’estinzione del reato, e che l’amministrazione non avesse svolto alcuna valutazione in concreto sulla pericolosità sociale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato normativo: l’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020 esclude dalle procedure di emersione gli stranieri condannati, anche con sentenza non definitiva o di patteggiamento, per uno dei reati previsti dall’art. 380 cod. proc. pen. La formulazione è analoga a quella dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e ne condivide la ratio: a fronte di una condanna per reato ostativo l’amministrazione è vincolata, non residuando margine di apprezzamento.

Quanto all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., la Corte osserva che l’effetto estintivo si produce ope legis con il decorso del tempo, ma richiede un provvedimento dichiarativo del giudice dell’esecuzione. Tuttavia, l’estinzione non elimina la causa ostativa: la giurisprudenza amministrativa, qui richiamata, esclude che l’estinzione del reato o della pena faccia venir meno il fatto ostativo della condanna e il suo carattere automatico.

Il Collegio ribadisce che, in presenza di reati ostativi, non è richiesta alcuna valutazione in concreto di pericolosità sociale, essendo questa già compiuta dal legislatore in via presuntiva. L’automatismo è stato ritenuto conforme a Costituzione, poiché il bilanciamento operato a monte tra tutela dell’ordine pubblico e diritti dello straniero risponde a criteri di ragionevolezza e proporzionalità ai sensi dell’art. 3 Cost.

Nel caso concreto, il provvedimento di estinzione del reato è intervenuto in epoca successiva all’adozione del diniego impugnato. In applicazione del tempus regit actum, la legittimità del provvedimento amministrativo va valutata con riferimento allo stato di fatto sussistente al momento della sua adozione, risultando insensibile ai successivi mutamenti del quadro fattuale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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