Requisito biennale per trasferimento: rileva la titolarità a tempo indeterminato (TAR Sicilia n. 2398 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure per il conferimento degli ambiti carenti di assistenza primaria a ciclo di scelta, il requisito biennale di iscrizione nell’elenco regionale che pubblica l’avviso, richiesto per la partecipazione per trasferimento, va riferito all’anzianità maturata nella qualità di titolare di incarico a tempo indeterminato, e non alla mera durata del rapporto convenzionale. Il conseguimento dell’attestato di formazione specifica in medicina generale non determina automaticamente la trasformazione dell’incarico da tempo determinato a tempo indeterminato, collocandosi tra i due momenti una ulteriore fase procedimentale di acquisizione documentale e di adempimenti amministrativi. La certificazione resa dall’Azienda sanitaria competente in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000 costituisce il dato sul quale l’Amministrazione procedente può legittimamente fondare l’accertamento del possesso del requisito.

Il Fatto

La ricorrente, medico chirurgo con formazione specifica in medicina generale, ha impugnato il D.D.G. n. 635 dell’11 giugno 2024, con il quale è stata esclusa, per “mancanza dei requisiti”, dalla procedura per il conferimento degli ambiti carenti di assistenza primaria a ciclo di scelta per l’anno 2024, indetta con D.D.G. n. 322 del 29 marzo 2024.

La ricorrente ha dedotto di essere titolare, sin dal 30 marzo 2022, di incarico di assistenza primaria presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, ambito di Randazzo, e di avere quindi maturato l’anzianità biennale richiesta dalla lex specialis. L’Amministrazione, all’esito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, ha invece collocato la decorrenza dell’incarico a tempo indeterminato al 16 maggio 2022, con conseguente mancata maturazione del requisito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. La questione di competenza territoriale, inizialmente sollevata, è stata superata con ordinanza presidenziale del 6 settembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso ritenendolo infondato nel merito. Il percorso argomentativo muove dalla individuazione del termine entro cui il requisito doveva essere posseduto, fissato al 2 maggio 2024: la pubblicazione del bando nella G.U.R.S. n. 17 del 12 aprile 2024 e il termine di venti giorni per la presentazione delle domande conducono infatti a tale data.

Su questo presupposto il Tribunale ha osservato che il requisito richiesto dall’art. 2, lett. a), del D.D.G. n. 322 del 29 marzo 2024 non consiste nella semplice anzianità del rapporto convenzionale, ma esige la qualifica di titolare a tempo indeterminato di assistenza primaria a ciclo di scelta, iscritto da almeno due anni nell’elenco regionale. L’anzianità fatta valere deve dunque essere maturata in tale qualità.

La determina dell’A.S.P. di Catania, invocata dalla ricorrente, precisa espressamente che l’incarico era conferito a tempo determinato, con riserva di trasformazione in incarico a tempo indeterminato al conseguimento dell’attestato di formazione specifica. Tale dato testuale impedisce di ritenere sussistente la qualifica già dal 30 marzo 2022. Il conseguimento dell’attestato, avvenuto il 22 aprile 2022, non è di per sé sufficiente: la stessa determina prevede che la trasformazione avvenga previa acquisizione della documentazione attestante il titolo, con una ulteriore fase procedimentale il cui esito non coincide necessariamente con la data del conseguimento.

La conferma di tale ricostruzione è stata rinvenuta nella verifica compiuta dall’Assessorato ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, con la quale è stata richiesta alle Aziende sanitarie la certificazione della “data di decorrenza dell’incarico di titolare a tempo indeterminato”. L’A.S.P. di Catania ha attestato il 16 maggio 2022, e su tale certificazione l’Amministrazione ha legittimamente fondato il proprio accertamento.

Quanto al difetto di motivazione, il Collegio ha escluso che la formula “mancanza dei requisiti” abbia impedito alla ricorrente di comprendere il nucleo della contestazione, essendo il ricorso interamente costruito sulla titolarità biennale dell’incarico e non ravvisandosi una integrazione postuma della motivazione. Infine, l’inserimento nella graduatoria provvisoria non ha consolidato alcun affidamento qualificato, né è stata provata la dedotta disparità di trattamento rispetto a posizioni sostanziali omogenee. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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