Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2394 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 integra un adempimento cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e condanna l’amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 500 del 2025, con la quale era stato disposto in suo favore il pagamento di € 1.000,00, oltre interessi, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma, senza opporre difese nel merito. La causa è stata discussa in camera di consiglio e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR muove dalla verifica dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso di specie la pretesa si fonda su sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria competente.
Il Collegio esamina poi gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 risulta rispettato, poiché la sentenza è stata notificata all’amministrazione prima della proposizione del ricorso.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è accolto nel merito. Il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse dagli indennizzi da irragionevole durata del processo.
Il TAR accoglie anche la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, con dies a quo dal giorno della notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente e dies ad quem dal giorno dell’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, dal giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del commissario. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori in favore dell’avvocato antistatario, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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