Valutazione militare autonoma per periodo e declassamento giustificato (TAR Toscana n. 1734 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi valutativi analitici e complessivi espressi di anno in anno nei confronti del personale militare sono autonomi, in ragione della potestà discrezionale riconosciuta all’amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso nel periodo specifico. La valutazione riferita a un dato periodo non può essere influenzata dai giudizi espressi per il passato, sicché il contrasto tra una valutazione favorevole e una successiva meno favorevole non è di per sé sintomatico di eccesso di potere. Le diversificazioni dei punteggi tra periodi annuali diversi costituiscono evenienza fisiologica. La valutazione deteriore sopravvenuta nel corso della carriera è giustificata quando valorizza mancanze o negligenze già in precedenza segnalate all’interessato, anche tramite il giudizio complessivo, e pure se queste non avevano condotto a una valutazione sfavorevole.
Il Fatto
Il ricorrente è un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso un Nucleo Operativo e Radiomobile, che aveva ricevuto valutazioni sempre eccellenti a partire dal 2018. Con scheda valutativa n. 31, notificata nel luglio 2022 e relativa al periodo 13 luglio 2021 – 19 maggio 2022, l’amministrazione esprimeva un giudizio di “superiore alla media”, con abbassamento di otto indicatori specifici rispetto ai precedenti giudizi resi dai medesimi comandanti.
Il militare impugnava la scheda davanti al TAR Toscana, deducendo eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, in quanto i compilatori erano gli stessi che in passato avevano formulato giudizi eccellenti, nonostante nel periodo considerato avesse ricevuto compiacimenti. Chiedeva l’annullamento della valutazione e degli atti connessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo da una considerazione di sistema: nel caso di specie non è ravvisabile alcuna contraddittorietà nell’operato dell’amministrazione, poiché il ricorrente non è stato declassato da una valutazione apicale a una insufficiente, con slittamento di almeno due livelli, ma è passato da “eccellente” a “superiore alla media”, con la perdita di un solo livello di valutazione.
Richiamando Cons. Stato, sez. II, 3 febbraio 2020, n. 828, il TAR afferma che i giudizi analitici e complessivi sono autonomi per ciascun periodo, in ragione della potestà discrezionale dell’amministrazione. Il contrasto tra valutazioni non è di per sé sintomatico di eccesso di potere e le variazioni di punteggio tra periodi annuali sono evenienza fisiologica: l’affidamento del dipendente alla conservazione dei livelli di classifica recede rispetto all’interesse pubblico al monitoraggio continuo della qualità del servizio.
Quanto all’asserita mancanza di elementi oggettivi sulla flessione del rendimento, il Collegio richiama, a titolo esemplificativo, le schede degli ordini n. 27, 28 e 30, tutte relative al medesimo N.O.R.M. Da esse emerge, nonostante la diversità dei periodi e le ottime qualità generali del militare, un medesimo tratto professionale bisognoso di miglioramenti, quello caratteriale, che ha giustificato il declassamento.
Il TAR enuncia così il principio secondo cui la valutazione deteriore sopravvenuta è giustificata se valorizza mancanze o negligenze già segnalate in precedenza, anche tramite il giudizio complessivo e pure se non avevano condotto a una valutazione sfavorevole.
Non rilevano, infine, gli apprezzamenti prodotti dal ricorrente, perché non individuali e riferiti all’intero Reparto, senza possibilità di distinguere il valore dei singoli operanti. Il ricorso è respinto e le spese di lite sono compensate in ragione dei profili trattati.
Nota della Redazione
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