Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente e nomina del commissario (TAR Sicilia n. 2379 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. La proponibilità dell’azione è subordinata al rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. Il compenso del commissario è escluso in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Trapani, con sentenza n. 329/2024, il riconoscimento del diritto all’accredito della somma relativa alla carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, oltre alla condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate con distrazione in favore del difensore.

Non avendo il Ministero dell’Istruzione e del Merito dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di adempimento e l’esecuzione del capo sulle spese. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso. Ha richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che espressamente contempla il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso concreto, il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Trapani è stato attestato dalla competente cancelleria.

Il Collegio ha poi scrutinato gli ulteriori adempimenti richiesti per la proponibilità dell’azione. Ha accertato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del D.L. 669/1996, essendo la sentenza dichiarata conforme all’originale e notificata all’amministrazione. Ha rilevato, inoltre, che il ricorso è stato notificato e depositato nei termini.

Accertato l’inadempimento del Ministero, il Tribunale ha accolto il ricorso e ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza mediante l’accredito della somma spettante alla parte ricorrente e al difensore, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, se anteriore.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata in un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio ha escluso il compenso del commissario, applicando per analogia il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale desumibile dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese di lite sono state liquidate con distrazione in favore del difensore, tenuto conto del carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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