Carta del docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Sicilia n. 2381 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ordina l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario passata in cosa giudicata, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’ordine di esecuzione può riguardare solo ciò che il titolo azionato statuisce: gli interessi e la rivalutazione monetaria non possono essere riconosciuti se la sentenza ottemperanda non li contempla. La penalità di mora, pari agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo, è dovuta quando l’inadempimento si protrae senza giustificazione e l’esecuzione non presenta particolare complessità. Decorso il termine assegnato senza adempimento, si attiva l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, nominato sin d’ora.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 353/2023, con la quale gli era stato riconosciuto il diritto all’accredito della carta del docente di cui all’art. 1, comma 121 e ss., l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di euro 1.500,00.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito e ha eccepito l’infondatezza della domanda nella parte relativa agli interessi legali e moratori e alla rivalutazione monetaria, non contenuti nella sentenza azionata. La causa è stata posta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata, e nella specie il passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria competente. Sono stati inoltre rispettati il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, con notifica all’amministrazione, e il successivo deposito del ricorso.

Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato accolto nel merito, con ordine di esecuzione del giudicato mediante accreditamento della somma spettante a titolo di carta del docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

È stata invece respinta la domanda di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria: il titolo giudiziario azionato non contiene alcuna statuizione su tali accessori, che non possono essere introdotti nel giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale ha poi accolto la richiesta di fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. L’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo esecutivo non presentano particolare complessità e l’ente debitore non ha rappresentato ragioni ostative: non ricorre dunque l’effetto manifestamente iniquo che giustificherebbe il diniego.

La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessiva dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo, dalla notifica della pronuncia fino all’integrale adempimento. Decorso il termine per l’esecuzione spontanea, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Le spese sono compensate per l’accoglimento solo parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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