Ottemperanza al giudicato sulla carta docente del personale precario: assegnato il termine di 90 giorni e nominato il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4047 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la mancata formulazione di deduzioni da parte dell’amministrazione resistente, unitamente alla mancata prova di pagamenti anche parziali, determina l’accoglimento del ricorso quando il credito non sia contestato nell’an e nel quantum. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento integrale entro un termine assegnato, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega e senza diritto a compenso ulteriore, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico designato.
Il Fatto
La ricorrente, docente in servizio, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del diritto alla “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per le annualità indicate nel titolo, con accredito dell’importo nominale di euro 2.500. La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’amministrazione, era passata in giudicato. Non avendo il Ministero dato esecuzione al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza formulare deduzioni sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando che rispetto al titolo esecutivo, passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali.
Il Collegio ha valorizzato il comportamento processuale del Ministero, il quale, pur costituitosi, non aveva fornito alcuna deduzione sull’andamento della procedura né indicazioni in ordine allo stato dei pagamenti. Tale atteggiamento ha assunto rilievo decisivo, giacché il credito non è risultato contestato nell’an e nel quantum, con conseguente fondatezza del ricorso. La decisione si inserisce nel solco dei numerosi precedenti analoghi relativi alla materia della carta docente per il personale precario, richiamati dal Tribunale anche ai fini della liquidazione delle spese.
Quanto ai rimedi, il TAR ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero e ha assegnato un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale adempimento. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale dovrà dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Con specifico riguardo al compenso del commissario, il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso stesso deve ritenersi compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza. La pronuncia si conclude con la condanna alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità.
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Nota della Redazione
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