Procura speciale generica inammissibile per ricorsi notificati dopo l’Adunanza plenaria (TAR Lombardia n. 1750 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura speciale alle liti deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso è proposto, costituendo requisito di ammissibilità del ricorso. La procura redatta su supporto cartaceo e depositata in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale non integra l’ipotesi della procura apposta in calce, poiché l’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 non elide l’esigenza che la procura rechi in sé elementi esaustivi del proprio oggetto. Il vizio non è sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né è concedibile l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione di Cons. Stato, Ad. plen., n. 11 del 2 ottobre 2025. L’inammissibilità consegue alla mancanza di procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito per diversi anni scolastici, ha ottenuto dal Tribunale di Lodi, con sentenza n. 60/2024 del 6 febbraio 2024, l’accertamento del diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, con condanna dell’Amministrazione a provvedere.
Non essendo la pronuncia spontaneamente eseguita, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito per resistere. La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 12 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, già in sede di camera di consiglio, l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. Il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio: secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. V, n. 1305 del 18 febbraio 2026), l’assenza delle parti comporta rinuncia implicita al contraddittorio ed esclude l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., non emergendo la questione dopo il passaggio in decisione.
Nel merito, la procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e notificata in copia informatica il 7 ottobre 2025. Essa non indicava il TAR competente, gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione, la parte resistente né la data di rilascio. Tale genericità la rende inidonea rispetto ai requisiti dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che impone una procura speciale con indicazione dell’oggetto, delle parti e dell’autorità adita.
Il Collegio esclude che la procura cartacea depositata in copia informatica possa qualificarsi come apposta in calce al ricorso. L’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente la congiunzione documentale, ma non elimina l’esigenza che la procura rechi in sé elementi esaustivi della volontà della parte. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. VII, n. 1346 del 2023; Cons. Stato, sez. III, n. 866 del 2026) conferma che la congiunzione fisica tra documento informatico e analogico non garantisce la consapevolezza del sottoscrittore.
Il Collegio non condivide l’orientamento di Cons. Stato, sez. III, n. 8552 del 2024, che assimila la procura digitalizzata a quella in calce. Tale impostazione non dimostra l’anteriorità della procura rispetto alla redazione del ricorso, ponendosi in contrasto con Cons. Stato, Ad. plen., n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso. Quanto alla sanabilità, la giurisprudenza è negativa: la procura è requisito di ammissibilità e deve sussistere al momento della proposizione, senza possibilità di rinnovazione. L’errore scusabile non è concedibile, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo già esistente. Il ricorso, notificato il 7 ottobre 2025, è dunque inammissibile. Spese compensate.
Nota della Redazione
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