Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2380 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Accertato il passaggio in giudicato e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni, l’inadempimento dell’amministrazione fonda l’accoglimento del ricorso, con ordine di esecuzione del giudicato entro un termine assegnato. Il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento e applicare la penalità di mora, commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Agrigento aveva riconosciuto il suo diritto all’accredito del bonus per la “carta del docente”, per l’anno scolastico 2023/24, oltre interessi legali.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma, senza opporre difese sostanziali. La causa è stata posta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso concreto, il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Agrigento è stato attestato dalla cancelleria competente.
Il Tribunale ha poi accertato il rispetto degli ulteriori adempimenti richiesti per la proponibilità dell’azione. In particolare, è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza conforme all’originale è stata notificata all’amministrazione in data antecedente al ricorso, che è stato notificato e depositato nei termini. Tali circostanze rendono l’azione ammissibile.
Nel merito, rilevato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento della somma spettante a titolo di “carta del docente”, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine di sessanta giorni. La nomina avviene senza ulteriore compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non risultando l’applicazione manifestamente iniqua: l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, gli obblighi imposti non presentano particolare complessità e l’ente non ha rappresentato ragioni ostative. La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo, dalla notifica della pronuncia fino all’effettivo adempimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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