Permesso di soggiorno per attesa occupazione solo con rapporto già instaurato (TAR Sicilia n. 2291 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, presuppone la perdita di un posto di lavoro già instaurato in modo regolare e cessato per causa non imputabile al lavoratore. Non può riconoscersi al titolo alcuna ratio di carattere umanitario o solidaristico, né esso può essere rilasciato quando il rapporto di lavoro non si sia mai concluso per il ripensamento del datore di lavoro. L’interpretazione estensiva della norma agevolerebbe l’aggiramento delle regole sull’accesso regolare in Italia per lavoro. Essendo l’esito dell’istanza vincolato, nessuna portata viziante ha l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto. I fatti sopravvenuti in corso di lite non rilevano ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Il ricorrente ha fatto ingresso in Italia nel marzo 2024 in forza di un visto rilasciato in virtù di un nulla osta al lavoro subordinato, adottato dallo Sportello unico per l’immigrazione su istanza del datore di lavoro. Successivamente lo Sportello unico ha revocato il nulla osta, rilevando la contrarietà del datore di lavoro alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e l’assenza di una capacità reddituale idonea a giustificare le assunzioni richieste.
Il ricorrente ha presentato dichiarazione di immediata disponibilità e ha chiesto al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’istanza è stata rigettata con provvedimento dell’aprile 2025. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo l’illegittimità dell’omesso preavviso di rigetto e la necessità di un’interpretazione estensiva della norma. In pendenza del giudizio ha stipulato un contratto di lavoro dipendente, offrendone prova documentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il contrasto giurisprudenziale sulla norma invocata. L’orientamento favorevole al ricorrente, affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 165/2021 e da altre pronunce richiamate, valorizza le ragioni di tutela dello straniero quando il nulla osta venga ritirato e il datore di lavoro dichiari di non avere più interesse all’assunzione. Il TAR non condivide tale impostazione.
Il Collegio aderisce al più recente avviso del giudice d’appello, secondo cui l’unica possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione è legata all’interruzione di un rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non al caso in cui il contratto non si sia mai concluso. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 2011 del 12.03.2026 e le pronunce n. 7186 del 2025, n. 4679 del 2025, n. 3158 del 2025 e n. 2403 del 2025.
La scelta ermeneutica si fonda sul dato testuale dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, che richiede la perdita del posto di lavoro. Il legislatore muove dal dato di comune esperienza per cui chi ha già reperito un’occupazione legittima è di regola in grado di reperirne una nuova entro il termine di legge. Il Collegio esclude che il titolo abbia una ratio umanitaria o solidaristica, e osserva che l’estensione interpretativa agevolerebbe l’aggiramento delle regole sull’accesso regolare per lavoro.
Quanto al preavviso di rigetto, il Collegio rileva che l’esito dell’istanza è vincolato, con la conseguenza che l’omessa comunicazione non presenta portata viziante. Sul rapporto di lavoro sopravvenuto, il Collegio richiama l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998: i nuovi elementi favorevoli allo straniero rilevano solo se esistenti e conosciuti dall’amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, mentre i fatti sopravvenuti in corso di lite non assumono rilievo, salva la possibilità di sollecitare nuovamente i poteri valutativi. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese e ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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