Ottemperanza alla sentenza sul riconoscimento della Carta del docente: nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 363 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, qualora l’amministrazione, pur vincolata al giudicato, non abbia provveduto spontaneamente all’adempimento. L’accertata inerzia dell’ente debitore legittima l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta, affinché proceda in via sostitutiva all’esecuzione della prestazione riconosciuta. L’incarico commissariale, se affidato ad un funzionario dell’amministrazione inadempiente, è svolto a titolo gratuito. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della serialità della controversia.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, per un importo complessivo di 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e del d.p.c.m. 28 novembre 2016.
La sentenza era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Tuttavia, l’amministrazione non aveva eseguito il pagamento, determinando la ricorrente a proporre ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, nonostante la diffida e la dichiarazione in udienza della difesa erariale di aver sollecitato l’amministrazione all’esecuzione del pagamento, non erano state fornite utili indicazioni per una soluzione bonaria della controversia. Detta circostanza ha evidenziato la persistente inerzia del Ministero nell’adempimento del giudicato.
Il Collegio ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, ex art. 114 cod. proc. amm., procedendo alla nomina del commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio.
Al commissario è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’esecuzione del giudicato. Poiché l’incarico è stato affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il TAR ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 500,00 euro, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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