Legittimità dell’autorizzazione unica per impianto sportivo in zona paesaggisticamente vincolata (TAR Umbria n. 16 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento ampliativo quale l’autorizzazione unica di cui all’art. 7 d.P.R. n. 160/2010, che tiene luogo del permesso di costruire, dell’autorizzazione paesaggistica e dell’autorizzazione unica ambientale, il giudice amministrativo è tenuto a esaminare tutti i motivi di gravame, poiché l’atto si regge sul positivo accertamento di tutti i presupposti che l’impugnativa mira a rimuovere. Diversamente accade per l’atto plurimotivato di diniego, rispetto al quale è sufficiente il rigetto di un solo motivo. I pareri resi dalla Soprintendenza in materia paesaggistica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per vizi macroscopici di irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e infondatezza, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio. I termini di conclusione della conferenza di servizi decisoria hanno natura ordinatoria, sicché la loro scadenza non incide sulla sussistenza del potere di provvedere né sulla legittimità del provvedimento conclusivo.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare in zona dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 140 d.lgs. n. 42/2004, apprende dell’esistenza di un impianto sportivo per la pratica del padel realizzato su aree vicine. Esperita senza esito l’istanza di accesso, impugna l’autorizzazione unica rilasciata dal Comune alla società controinteressata, unitamente ai pareri prodromici della Soprintendenza e della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio.

Dopo l’ordinanza collegiale che ordina il deposito della documentazione integrale, il ricorrente propone motivi aggiunti avverso l’autorizzazione unica e la determina di conclusione della conferenza di servizi. Il Comune eccepisce il difetto di interesse e l’irricevibilità dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Quanto ai due motivi introduttivi, il Tribunale ricorda che i pareri della Soprintendenza sono espressione di discrezionalità tecnica e insindacabili se non per vizi macroscopici, risultando inammissibili le censure che sollecitano un sindacato sostitutivo del merito amministrativo.

Nel caso concreto, il parere dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio risulta fondato su approfondita istruttoria e corredato di numerose prescrizioni: colore e stagionalità della copertura pressostatica, materiali degli edifici accessori, assistenza archeologica negli scavi. La censura sull’abbattimento di alberature è smentita dalla relazione paesaggistica, che esclude il taglio di alberi; eventuali violazioni in corso d’opera non si traducono in vizi degli atti di assenso.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale disattende l’eccezione di irricevibilità, poiché gran parte delle censure richiedeva l’accesso alla documentazione depositata solo il 10 giugno 2025. È invece dichiarato irricevibile il quinto motivo, relativo all’assenza di viabilità di accesso, essendo la relativa nota comunale già nota al ricorrente dall’aprile 2025.

Nel merito, il Collegio esclude la fondatezza delle censure: i termini della conferenza di servizi sono ordinatori e la loro sospensione era giustificata da esigenze istruttorie; le dotazioni territoriali sono state assolte mediante monetizzazione; la legittimazione della controinteressata risulta dalle autorizzazioni dei proprietari. Quanto alle distanze, la tavola progettuale dimostra il rispetto del limite di 5 metri, con deroga consentita per il locale tecnico. Il pallone pressostatico, in quanto struttura amovibile e temporanea, è sottratto ai limiti di altezza degli edifici fissi. Le problematiche sismiche risultano superate dal parere regionale definitivo. Il ricorso è respinto e le spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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