Cessazione della materia del contendere e spese nel concorso pubblico (TAR Sicilia n. 2445 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riammissione in autotutela del candidato escluso da una procedura concorsuale, disposta con provvedimento che soddisfa in modo pieno e inequivoco la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Tale pronuncia非 ha valenza meramente processuale, ma implica una verifica nel merito della pretesa e della sua piena soddisfazione, proiettandosi oltre il processo in cui si è formata. Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza virtuale dell’amministrazione va affermata quando l’intervento in autotutela sia successivo alla proposizione del ricorso. Nella specie, la laurea in Scienze Politiche conseguita nell’ordinamento previgente costituisce titolo assorbente rispetto ai titoli di studio richiesti dalla lex specialis.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico bandito da un Comune per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo-Contabile. Il bando richiedeva, all’art. 4.2, il possesso di specifici titoli di studio, tra cui il diploma di ragioniere o equipollente quinquennale, oppure un titolo assorbente. Ammessa con riserva alla prova scritta, la candidata si è collocata al terzo posto; con successiva determinazione dirigenziale è stata tuttavia esclusa per assenza dei requisiti specifici.

Dopo il riscontro dell’ente alla richiesta di chiarimenti, la ricorrente ha impugnato l’esclusione e gli atti connessi davanti al giudice amministrativo, deducendo violazione della lex specialis, eccesso di potere, disparità di trattamento e violazione dell’affidamento. Nella pendenza del giudizio il Comune ha adottato un provvedimento di riesame in autotutela, riammettendola alla procedura. La ricorrente ha quindi rinunciato alla domanda cautelare, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Secondo l’orientamento richiamato, tale esito presuppone che la pretesa del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, con una verifica che attiene al merito e non si esaurisce in un profilo processuale.

Nel caso concreto, l’amministrazione ha adottato una determinazione dirigenziale di riesame in autotutela del provvedimento impugnato, limitatamente alla posizione della candidata, disponendone la riammissione alla procedura concorsuale. Tale sopravvenienza soddisfa in modo pieno e inequivoco l’interesse azionato, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, n. 12 del 2026; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 23467 del 2025).

Ai fini della regolazione delle spese, il Tribunale osserva che la soccombenza virtuale del Comune deve ritenersi sussistente. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, nell’ordinamento previgente, la laurea in Scienze Politiche costituiva titolo idoneo per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, n. 2767 del 2005).

Ne consegue che la previsione dell’art. 4.2 del bando deve essere interpretata nel senso che la laurea in Scienze Politiche conseguita nell’ordinamento previgente costituisce titolo assorbente rispetto ai titoli ivi indicati, segnatamente il diploma quinquennale di ragioniere. L’esclusione disposta dall’amministrazione risultava dunque illegittima.

Premessa la soccombenza virtuale, le spese vengono integralmente compensate, in ragione della natura interpretativa delle questioni e della peculiarità della vicenda, connotata dall’intervento in autotutela intervenuto il giorno successivo alla proposizione del ricorso. Resta fermo l’obbligo di refusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata, a carico del Comune, essendo tale obbligazione sottratta alla potestà del giudice quanto alla compensazione e alla determinazione dell’ammontare (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1531 del 2024).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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