Interdittiva antimafia annullata per difetto di motivazione sulle misure di prevenzione collaborativa (TAR Campania n. 3643 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di interdittiva antimafia, il Prefetto che ravvisi il pericolo di infiltrazione mafiosa deve verificare d’ufficio la possibilità di applicare le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 e, ove le escluda, è tenuto a fornire una motivazione specifica e puntuale delle ragioni ostative. Non è sufficiente la formula assertiva secondo cui gli elementi indiziari non appaiono suscettibili di esaurirsi nel tempo. Il pericolo di condizionamento idoneo a precludere il percorso di bonifica deve essere univoco, concreto e attuale e deve fondarsi su condotte riferibili direttamente agli interessati, connotate da rapporti continuativi e non meramente episodici. Il difetto di motivazione e di istruttoria inficia l’interdittiva e determina l’illegittimità derivata del provvedimento comunale consequenziale.
Il Fatto
La società ricorrente, commissionaria di prodotti, operava nel Comune di Melito di Napoli. Con provvedimento prefettizio le è stata applicata l’interdittiva antimafia, ravvisandosi il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata. Il quadro indiziario muoveva dalla posizione di un ex socio, condannato per reati associativi e scambio elettorale politico-mafioso, che aveva ceduto la propria quota e dismesso le cariche sociali solo dopo la condanna. Il medesimo ex socio era altresì socio, insieme agli attuali due soci, di altra società con sede nel medesimo Comune, poi sciolto per infiltrazioni mafiose.
La Prefettura ha escluso i presupposti per le misure di prevenzione collaborativa e ha ritenuto attuale e strutturale il pericolo di condizionamento. A seguito dell’interdittiva, il Comune ha disposto lo sgombero dello stand occupato dalla società. La ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Campania, contestando i presupposti dell’interdittiva, l’esclusione delle misure collaborative e la riferibilità degli indizi agli attuali soci.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disatteso la richiesta di rinvio dell’udienza avanzata dalla difesa erariale. L’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. consente il rinvio solo in casi eccezionali, legati a esigenze di tutela del diritto di difesa, non per la sola attesa di nuove determinazioni amministrative sul thema decidendum. Il provvedimento di ammissione alle misure collaborative, sopravvenuto dopo l’assegnazione della causa in decisione, non ha potuto incidere sulla pronuncia.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il profilo assorbente attiene al difetto di motivazione sulla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del regime meno afflittivo dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. La Prefettura ha assunto l’interdittiva senza spiegare in modo specifico perché il pericolo di condizionamento fosse attuale, continuativo e strutturale.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui, nell’attuale assetto normativo, il Prefetto deve vagliare gli spazi di applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa, con un onere motivazionale rafforzato, non riducibile al rinvio alla persistenza degli elementi indiziari originari (Cons. Stato, Sez. III, n. 5956/2025). La motivazione impugnata si è invece limitata ad affermare in termini apodittici che gli elementi di fatto non appaiono suscettibili di esaurirsi nel tempo.
La carenza è aggravata dal fatto che gli elementi di controindicazione si riferiscono unicamente all’ex socio, senza che nelle vicende che ne hanno determinato la condanna sia ravvisabile il coinvolgimento, diretto o indiretto, della società o dei soci residui. Già in sede cautelare la Sezione aveva rilevato che gli indici sintomatici riguardavano il socio cedente e non la compagine societaria residua.
Il pericolo di infiltrazione idoneo a precludere ogni misura collaborativa deve essere univoco, concreto e attuale, riconducibile a condotte degli interessati e a relazioni qualificate e continuative, non episodiche. L’esclusione prefettizia del solo contributo agevolativo occasionale non è stata supportata sul piano motivazionale e istruttorio, mentre restavano trascurati elementi contrari, come l’estraneità degli attuali soci ai fatti ascritti all’ex socio. Ne deriva l’illegittimità dell’interdittiva e del provvedimento comunale consequenziale, con annullamento di entrambi. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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