Mutamento d’uso di immobili agricoli per invalidità dell’imprenditore (TAR Marche n. 38 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di vincoli di inedificabilità e destinazione nel territorio agricolo, la previsione dell’art. 14, comma 5, lett. a), della L.R. Marche n. 13/1990, che consente il mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati agricoli nei casi di morte o invalidità del concessionario, ha carattere speciale e derogatorio e prevale sulla disciplina generale sul recupero del patrimonio edilizio esistente. Essa trova applicazione anche per gli immobili realizzati in base a titoli edilizi anteriori all’entrata in vigore della legge regionale, non essendo tale limitazione desumibile dal dato letterale né dalla ratio della norma. La disciplina urbanistica locale non può comprimere la fattispecie, poiché il Comune non può opporre una norma di PRG che regola una ipotesi diversa da quella del cambio di destinazione determinato dalla morte o invalidità dell’imprenditore agricolo.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare in area agricola nel territorio comunale, ha presentato istanza di applicazione dei benefici dell’art. 14, comma 5, lett. a), della L.R. Marche n. 13/1990, per mutare la destinazione di edifici agricoli (stalla, fienile, rimessa) in residenziale. Il richiedente, già esercente attività agricola professionale, aveva contratto una grave patologia invalidante i lavori manuali ed era stato collocato in pensione per invalidità. Egli rappresentava l’impossibilità di recupero degli immobili e chiedeva un piano di recupero con demolizione e ricostruzione della volumetria.

Dopo un lungo silenzio e diverse interlocuzioni, il Comune ha comunicato il preavviso di rigetto, poi confermato: l’intervento sarebbe stato in contrasto con l’art. 34, comma 9, delle NTA del PRG, che ammette per gli edifici non residenziali solo interventi fino al risanamento conservativo, con mantenimento della destinazione originaria. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, che ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato e ritiene illegittimo il diniego perché assunto in violazione delle norme invocate a suo fondamento. L’art. 14, comma 5, lett. a), della legge regionale è una disposizione speciale e derogatoria: regola la peculiare ipotesi in cui il mutamento di destinazione si rende necessario per la morte o l’invalidità dell’agricoltore. Come tale prevale sulla disciplina generale dell’art. 6 della stessa legge, che governa in via generale il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Il TAR respinge l’interpretazione comunale secondo cui la norma opererebbe solo per gli immobili realizzati in forza di titoli edilizi rilasciati ai sensi della medesima legge regionale. Tale tesi non trova sostegno nel dato letterale delle disposizioni in questione, né nella ratio della normativa invocata dal ricorrente.

La disposizione urbanistica richiamata dall’Amministrazione, ovvero l’art. 34, comma 9, lett. b), delle NTA, disciplina la diversa ipotesi del recupero edilizio da parte dei soggetti non imprenditori agricoli e pertanto non si attaglia al caso di specie. Lo stesso art. 34, al comma 3, ammette le variazioni di destinazione d’uso a condizione che gli edifici non siano più utilizzati per la conduzione del fondo: norma che, ove ritenuta applicabile, legittimerebbe l’intervento richiesto.

In conclusione, il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati e obbligo per l’amministrazione di riavviare l’iter istruttorio sull’istanza, nel rispetto dell’effetto conformativo della pronuncia. Le spese di lite sono poste a carico del Comune, soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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