Accesso agli atti dell’ASP e interesse strumentale alla difesa in giudizio (TAR Sicilia n. 2433 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. La nozione di situazione giuridicamente rilevante è più ampia dell’interesse all’impugnativa e non presuppone una posizione qualificabile in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo. La strumentalità della domanda ostensiva va intesa in senso ampio, come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che l’accesso debba essere necessariamente finalizzato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso è preordinato all’utilizzo in un giudizio, non è consentito alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda, né sulla rilevanza dei documenti, spettando tale valutazione al giudice chiamato a decidere.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ricevuto dall’ASP una richiesta di pagamento per prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito in assenza dei requisiti. Al fine di agire in giudizio a tutela dei propri interessi, ha presentato istanza di accesso agli atti il 2 dicembre 2025, chiedendo copia dell’autocertificazione richiamata nella richiesta di pagamento, della documentazione relativa alla prestazione erogata e al relativo conteggio contabile, nonché di ogni altro atto presupposto o connesso.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente ha agito per l’accertamento del diritto di accesso e per l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, cpa. L’ASP, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 22 della legge n. 241/1990, che richiede, per l’esercizio del diritto di accesso, un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
La giurisprudenza richiamata afferma che la nozione di situazione giuridicamente rilevante è diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. La legittimazione all’accesso spetta a chiunque dimostri che gli atti oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso inteso come interesse a un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa.
Ne deriva una nozione ampia di strumentalità del diritto di accesso, finalizzata alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e connesso alla disponibilità dell’atto: non si impone che l’accesso sia unicamente strumentale all’esercizio del diritto di difesa in giudizio, ammettendosi che la strumentalità vada intesa come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (Consiglio di Stato sez. VI, 15 maggio 2017, n. 2269; Cons. Stato, III, 16 maggio 2016, n. 1978).
Il Collegio precisa inoltre che, quando l’accesso sia preordinato all’utilizzazione in un giudizio, non è possibile operare alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda o sulla rilevanza degli specifici documenti rispetto a essa, spettando tale valutazione solo al giudice chiamato a decidere. L’interesse all’accesso va dunque valutato in astratto, avendo consistenza autonoma e indifferente allo scopo ultimo perseguito.
Applicando tali principi, il ricorrente ha dimostrato di vantare un interesse qualificato, diretto e personale, volendo agire in giudizio a fronte di ritenute irregolarità dell’Amministrazione. Sussiste il rapporto di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione di interesse tutelata, non emergendo ragioni ostative all’accoglimento. Quanto all’inadempimento parziale lamentato, il Collegio, attesa la mancata costituzione dell’ASP e il suo silenzio, ritiene provato l’assunto (CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703).
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’ASP di consentire l’accesso mediante esame ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, disponendosene la distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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