Promozione a carica speciale: il parere negativo dell’autorità giudiziaria ex art. 15 D.Lgs. 271/1989 vincola la Commissione di avanzamento (TAR Lazio n. 14151 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ufficiale di polizia giudiziaria che, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 271/1989, sia inserito negli elenchi dei dirigenti dei servizi di p.g., è sottoposto al parere vincolante dell’autorità giudiziaria ai fini dell’avanzamento. Il parere negativo ex art. 15 D.Lgs. 271/1989 costituisce causa impeditiva legittima alla promozione, qualora espresso con giudizio non illogico e non arbitrario, che resiste al sindacato del giudice amministrativo. L’appartenenza a un reparto addetto in via prioritaria e continuativa alle funzioni di polizia giudiziaria rende l’incarico riconducibile alla disciplina dell’art. 15, a prescindere dalla prevalenza dei compiti effettivamente svolti, che non può essere invocata dall’interessato per sottrarsi al regime di valutazione.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo in servizio quale comandante del NORM della Compagnia Carabinieri, era stato escluso dal conferimento della qualifica di “carica speciale” nell’aliquota straordinaria del 30.09.2017, a causa di un parere negativo all’avanzamento reso dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 271/1989. Il provvedimento di esclusione, adottato dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento e recepito dalla Direzione Generale per il Personale Militare, si fondava su due pareri contrari: uno della Procura della Repubblica e uno della Procura Generale presso la Corte d’Appello. Il ricorrente ha impugnato il verbale di valutazione, deducendo eccesso di potere e travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente osservato che il ricorrente aveva prestato servizio come comandante del NORM e, contestualmente, come dirigente dei servizi di polizia giudiziaria, con il suo nominativo inserito negli elenchi trasmessi alle procure competenti. Tale inserimento, ha rilevato il Collegio, ha determinato l’applicabilità del regime di cui all’art. 15 D.Lgs. 271/1989, che non consente all’ufficiale di sottrarsi al parere vincolante dell’autorità giudiziaria, deducendo di non aver svolto attività di p.g. in via prevalente. La circostanza, peraltro, non era stata provata dal ricorrente.
Con riferimento alla condotta dell’amministrazione, il Collegio ha escluso che la Commissione di Valutazione e Avanzamento abbia violato le previsioni normative: il parere negativo reso dal Procuratore della Repubblica ben descriveva, con giudizio non illogico, le mancanze e inadeguatezze professionali dell’interessato, già oggetto di segnalazione alla Procura Generale per eventuali iniziative disciplinari.
La sentenza ha infine precisato che il sindacato del giudice amministrativo sui pareri resi dall’autorità giudiziaria in materia di avanzamento non può tradursi in una valutazione sostitutiva di merito, ma deve limitarsi al controllo di logicità e congruità, che nel caso di specie ha retto alla verifica. Il ricorso è stato quindi respinto nel merito, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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