Carenza di interesse attuale nell’impugnazione del PUL non attuato (TAR Sardegna n. 465 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di un interesse attuale e concreto il ricorso giurisdizionale proposto avverso un atto di pianificazione del litorale — quale il Piano di Utilizzo dei Litorali o la variante al medesimo — quando le relative previsioni non abbiano trovato attuazione mediante successivi atti applicativi idonei a rendere attuale la lesione della sfera giuridica del concessionario demaniale. L’interesse alla contendibilità della risorsa demaniale non è suscettibile di protezione allorché la risorsa risulti già assegnata al ricorrente in virtù di un titolo concessorio la cui efficacia non sia stata incisa dal piano. I vizi dell’atto pianificatorio possono essere fatti valere solo ove e quando l’Amministrazione adotti i provvedimenti applicativi che concretizzino la lesione.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per il noleggio di natanti in località Cala Brandinchi, ha impugnato il Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di San Teodoro e la successiva variante approvata dalla Regione Autonoma della Sardegna, censurando la riduzione delle dimensioni della propria concessione e la previsione di nuove concessioni. La Regione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo e l’inammissibilità per difetto di interesse, rilevando che gli atti pianificatori non avevano trovato attuazione né avevano inciso concretamente sulla sfera giuridica della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza formatasi in fattispecie analoghe, evidenziando come le prescrizioni del PUL ritenute lesive dalla ricorrente non fossero state oggetto né di spontanea attuazione né di atti applicativi da parte dell’Amministrazione. Ha rilevato che le disposizioni del regolamento d’uso allegato al piano, che prevedevano l’adeguamento delle concessioni esistenti, avevano perso attualità e potenzialità lesiva anche per il sopravvenuto mutamento delle competenze in materia di rilascio e revoca delle concessioni demaniali marittime, trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna.
Il Tribunale ha quindi accolto l’eccezione preliminare con riferimento al ricorso e ai motivi aggiunti nelle parti in cui censuravano le illegittimità degli atti pianificatori regionali senza specificare la lesione concretamente subita. Quanto al PUL, ha escluso che l’attualità della lesione potesse essere desunta dall’interesse degli operatori economici a contestare previsioni che limitino l’esercizio delle imprese balneari, trattandosi di interesse non attualmente suscettibile di protezione atteso che la risorsa demaniale risultava già assegnata alla ricorrente.
La lamentata lesione, ha concluso il Collegio, potrà manifestarsi solo se e quando l’Amministrazione comunale darà concreta attuazione al piano mediante ulteriori atti, allo stato del tutto assenti, rispetto ai quali potranno essere eventualmente fatti valere i vizi dell’atto pianificatorio presupposto. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della fattispecie e della natura in rito della decisione.
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Nota della Redazione
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