Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulle somme dovute (TAR Lombardia n. 716 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro e ordina all’amministrazione di darvi esecuzione entro un termine fissato. Il ricorso è fondato quando la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore, essendo il titolo assistito dal valore di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Poiché il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui esatta misura e decorrenza vanno verificate secondo il titolo e la legge. È legittima la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza riconoscimento di compenso quando l’attività rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato.
Il Fatto
La parte ricorrente, un’insegnante, agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per due anni scolastici, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata, ma l’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice propone allora ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese. L’amministrazione si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non risulta adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il giudice precisa la natura del rito. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata da parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
Il Collegio rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30: le amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è quindi accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi versati; dei successivi accessori di legge e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione; degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del soggetto nominato. L’amministrazione è infine condannata alle spese, distratte a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a..
Nota della Redazione
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